 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 |
Cassazione: riecco la colpa lieve |
 |
 |
Inserito il 06 aprile 2018 alle 15:04:00 da fimmg1957. IT - Professione
La Cassazione reintroduce la colpa lieve (sentenza S.U. n. 24 del 21/12/2017)
Le Sezioni Unite Penali sono state chiamate ad esprimersi sul seguente punto: "quale sia, in tema di responsabilità colposa dell'esercente la professione sanitaria per morte o lesioni, l'ambito applicativo della previsione di 'non punibilità’ prevista dall'art. 590-sexies c. p., introdotta dalla L. 8 marzo 2017, n. 24”. Per rispondere a tale quesito, con la sentenza n. 24 del 21 dicembre 2017, la Corte si è espressa come segue:
“la colpa dell’esercente la professione sanitaria può essere esclusa in base alla verifica dei noti canoni oggettivi e soggettivi della configurabilità del rimprovero ed altresì in ragione della misura del rimprovero stesso. Ma, in quest’ultimo caso – e solo quando configurante ‘colpa lieve’ –, le condizioni richieste sono il dimostrato corretto orientarsi nel campo delle linee guida pertinenti in relazione al caso concreto ed il progredire nella loro fase di attuazione, ritenendo l’ordinamento di non punire gli adempimenti che si rivelino imperfetti”. In coerenza con tale conclusione, le Sezioni Unite enunciano i principi di diritto in base ai quali l’esercente la professione sanitaria risponderà, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’ esercizio dell’attività medico chirurgica: a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza; b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico.
|
 |
 |
Letto : 727 | TORNA INDIETRO | | |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7 |
2025 © FIMMG-Pisa |
|
|
| 
ore 20:05 | 2897383 accessi
| utenti in linea:
5342
|