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Affaire 118 a Bologna: la deontologia prevale |
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Inserito il 16 dicembre 2017 alle 08:43:00 da fimmg1957. IT - Professione
La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha sancito la prevalenza delle norme deontologiche sui vincoli legati al rapporto di lavoro e sulle decisioni amministrative.
L’ordine dei medici di Bologna ha contestato i protocolli operativi che in Emilia Romagna hanno organizzato il 118 ravvedendo in essi delle violazioni al proprio codice deontologico nelle parti che riguardavano il confine di demarcazione tra le competenze del medico e quelle dell’infermiere. Conseguentemente l’ordine ha disposto misure disciplinari contro i medici che anziché rifiutarsi di avallare quelle violazioni le hanno accettate supinamente. La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS), nel riconoscere fondati e coerenti i provvedimenti disciplinari assunti dall’ordine di Bologna nei confronti dei medici sanzionati, di fatto ha riconosciuto fondate le obiezioni dell’ordine di Bologna nei confronti dei protocolli organizzativi decisi dalla regione. Ne deriva logicamente che:
· in primo luogo è stata sancito un valore fondamentale valido per tutte le deontologie senza nessuna distinzione, vale a dire la piena autonomia del codice deontologico soprattutto nei confronti dei provvedimenti amministrativi e gestionali e organizzativi delle regioni e delle aziende. Cioè nessuna delibera per nessuna ragione anche giustificata da ragioni tecniche può violare le norme deontologiche in particolari quelle norme che definiscono le identità delle professioni, · in secondo luogo è del tutto ininfluente rispetto al codice deontologico la cogenza del rapporto di lavoro di qualsiasi operatore, nel senso che l’operatore non è costretto per essere un dipendente ad accettare disposizioni che violano la sua deontologia perché per una professione la deontologia viene prima di tutto, · in terzo luogo è stato sancito il valore più sacro per una deontologia vale a dire l’autonomia o dell’ordine o del collegio nei confronti di altre istituzioni quindi l’autonomia di qualsiasi codice deontologico nei confronti di una qualsiasi norma, · in quarto luogo si è sottolineato che vale il principio che è la norma amministrativa che deve tenere conto della norma deontologica, non il contrario perché eticamente la norma deontologica è una norma di qualità superiore. . in quinto luogo rispetto alla sostanza della questione bolognese (competenze professionali del medico non delegabili ad altre professioni) in barba a qualsiasi comma 566 a qualsiasi velleità di flessibilità del lavoro e di reinterpretazione dei ruoli professionali da parte delle regioni, ognuno deve fare il suo mestiere, cioè le regioni devono rispettare e non reinterpretare le norme che definiscono le professioni le loro prerogative le loro autonomia e le loro responsabilità.
Tratto liberamente da quotidiano sanita’ , Ivan Cavicchi
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