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Corso in medicina generale incompatibile con attivita' libero professionale |
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Inserito il 11 luglio 2017 alle 17:05:00 da fimmg1957. IT - Professione
Consiglio di Stato: via il mmg in formazione se lavora in proprio. Libera professione incompatibile revoca del titolo e recupero borse di studio.
Legittima l'espulsione dal corso di Medicina generale e l'annullamento del diploma se il medico, in costanza di corso, svolge attività libero-professionale incompatibile. Questa è l'opinione (destinata a far discutere) emessa dalla terza sezione del Consiglio di Stato , contenuta nella sentenza 2171/2017 , depositata il 10 maggio, che ha riformato il precedente contrario del Tribunale amministrativo del Lazio. Nella fattispecie, la dottoressa ammessa al corso di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2012-15, beneficiò della borsa di studio prevista dall'articolo 17 del Dm del ministero della Salute del 7 marzo 2006 per un importo di 11.603 euro annui (pari a meno di 800 euro mensili). Giunta al termine del corso, nel novembre del 2015 si vide espulsa dal corso per un rapporto di collaborazione libero professionale presso un'azienda municipalizzata. Lo scrive Paola Ferrari sul Sole 24 Ore Sanità.
Successivamente, i giudici del Tar l'ammisero a proseguire il corso e a sostenere l'esame che superò ma, in seguito, fu annullato. Secondo la professionista, la sanzione dell'espulsione era spropositata in relazione alla lettura dell'articolo 24 del Dlgs 368/1999, cui è ispirato il Dm impugnato, e in violazione di fondamentali principi, quali quello della libera iniziativa economica (articolo 41 della Costituzione) e del buon andamento dell'amministrazione (articolo 97 della Costituzione), e comunque, anche del principio di proporzionalità, in quanto puniva allo stesso modo sia il medico che, pur dedito nel tempo libero ad altra attività, ha frequentato regolarmente il corso sia quello che, invece, non lo abbia regolarmente frequentato. Tesi respinta dal Consiglio di Stato. Per i giudici il Dm trova un chiaro e razionale fondamento nell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 368/1999, il quale prevede che «il corso di cui al comma 1 comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle Regioni e Province autonome e degli enti competenti».*
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