Non c'è obbligo di installare il defibrillatore per il medico di medicina generale in Toscana.
Il decreto "Balduzzi" 18 marzo 2011, Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 129 del 6 Giugno 2011, la cui entrata in vigore era stata più volte rimandata entra in vigore il 1 luglio 2017.
ERRONEAMENTE SULLA STAMPA ED IN RETE si è parlato di OBBLIGO del defibrillatore negli studi dei medici di medicina generale.
Il decreto suddetto non detta alcun OBBLIGO, ma, all'allegato A Criteri e modalita' gia' fissati dall'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici» parla di valutazione di opportunità "Va pertanto valutata, sulla base dell'afflusso di utenti e di dati epidemiologici ed in base a specifici progetti, l'opportunita' di dotare di defibrillatori semiautomatici esterni i seguenti luoghi e strutture: luoghi in cui si pratica attivita' sanitaria e sociosanitaria: strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale"
Sono le Regioni che devono stabilire le modalità di applicazione del decreto.
La regione Toscana ha stabilito che per i medici di medicina generale non debba esserci alcun obbligo dal momento che lo studio del medico di medicina generale è uno studio privato non soggetto ad autorizzazione.
Anche dal punto di vista logico tale decisione appare razionale in quanto lo studio del medici di medicina generale è uno studio privato non accessibile tutta la giornata ed è uno studio che non essendo soggetto ad autorizzazione non si praticano attività che aumentino il rischio di eventi.