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Cure fiscalmente detraibili: spesso è necessaria la ricetta del medico

Inserito il 16 maggio 2016 alle 11:41:00 da fimmg1957. IT - Professione


L'agenzia delle Entrate con alcune circoali a chiarito quali siano le terapie mediche detraibili fiscalmente e per molte occorre la ricetta del medico.

Procreazione assistita detraibile al pari delle terapie alternative purché prescritte, queste ultime, dai medici. Due circolari dell'Agenzia delle Entrate, 3/E e 18/E di quest'anno fanno chiarezza su alcune materie in tema di detrazioni al 19% dall'imposta sui redditi. La prima chiarisce tre cose: primo, ozonoterapia e mesoterapia (così come la dermopigmentazione aggiunta dalla seconda circolare) sono riconosciute prestazioni con qualche possibilità terapeutica dal Ministero della Salute, mentre l'haloterapia, che cura asma ed altri problemi con l'inspirazione di aria salmastra in grotte, per ora no, ergo le spese per le prime sono detraibili presentando ricetta medica, non lo sono quelle per la seconda. Altra informazione preziosa: le spese per pedagogista o educatore sono detraibili? Sorpresa, quelle per il pedagogista no, quelle per l'educatore sì. Il secondo è inserito come operatore sanitario, in un contesto di diagnosi e cura, nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che definisce le professioni sanitarie, citando - oltre a infermieri e ostetrici - tra le riabilitative podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro psicomotricità in età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, ed appunto educatore professionale. Il pedagogista è figura d'ambito sociale, niente detrazione.

Lo stesso decreto del 2001 poi cita le professioni tecnico diagnostiche mettendoci igienista dentale, dietista, audiometrista, tecnico ortopedico, elenco importante per rispondere alla domanda: "cosa allegare per fruire della detrazione". Per professioni come fisioterapista e masso fisioterapista specifiche circolari del Ministero della Salute hanno sancito che hanno contatto diretto con il pubblico, a differenza di altre. Per dietisti e chiropratici ad esempio, la circolare 17 E del 2006, richiamata dalla 3/E di quest'anno, prevede che la prestazione sia autorizzata da autorità competenti in materia sanitaria. In altre parole, accanto alla fattura del professionista ci vuole la ricetta del medico, e il chiropratico deve avere dietro preferibilmente uno specialista in ortopedia o fisiatria.

La necessità di una ricetta dell'autorità sanitaria competente comporta l'impossibilità automatica per il contribuente di detrarre da una parte prestazioni non autorizzate a fini di diagnosi e cura come la medicina estetica (a meno non curi malformazioni, danni da incidenti o chirurgia o non abbia un impatto psicologico positivo come la dermopigmentazione in caso di alopecia) e dall'altra le spese di degenza al di fuori della retta (ospitalità di parenti, tv, telefono, trasporto del malato). La circolare 18 E considera infine detraibili le spese per la procreazione assistita e per la crioconservazione degli ovociti e degli embrioni purché sostenute in centri preventivamente autorizzati. Ricordiamo che la detraibilità è per l'importo eccedente euro 129,11 di franchigia.

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