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FIMMG al Garante: obbligo trasmissione fatture lede privacy |
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Inserito il 29 ottobre 2015 alle 21:50:00 da fimmg1957. IT - Professione
La FIMMG si appella al Garante per la privacy in quanto la normativa che abbliga i medici a trasmettere al MEF i dati delle fatture per le prestazioni rese ai paziente lede le norme sulla privacy.
Mentre ANDI conferma che entro il 30 ottobre presenterà il ricorso al TAR contro la norma che obbliga medici e dentisti a inviare attraverso il Sistema Tessera Sanitaria le spese sostenute dia propri pazienti per le cure da inserire nel 730 precompilato, scoppia il caso privacy. Secondo ANDI e FIMMG i problemi nascerebbero per i pazienti, sarebbero inviati ad esterni dati sensibili sulla loro salute, ma anche per gli stessi operatori sanitari che violerebbero le norme sulla tutela dei dati. In realtà la norma su questo punto, come su altri, è lacunosa e non indica come i camici bianchi devono comportarsi in merito al trattamento dei dati. Per questo il presidente ANDI Gianfranco Prada e quello FIMMG Giacomo Milillo hanno inviato (con distinte note) al Garante della Privacy una richiesta di chiarimenti. Il problema principale nasce dal fatto che secondo il Decreto, così spiegano ANDI e FIMMG, il titolare dei dati trasmessi è il Ministero dell'Economica, mentre i dati vengono raccolti da medici e dentisti. Facendo notare come, allo stato attuale, la categoria di medici dentisti ed odontoiatri non è dotata di alcun software per accedere al Sistema Tessera Sanitaria, i sindacati evidenziano che il Decreto non contiene nessuna specifica in tema di misure minime sulla strumentazione da adottare e quelle in tema di sicurezza. Inoltre, continuano ANDI e FIMMG, "l'attuale formulazione del Decreto esporrebbe, laddove comportasse anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura del servizio, il medico ed il dentista alle sanzioni di legge per la "violazione dei dati personali" dei propri pazienti". In particolare, chiariscono i due sindacati medici, nel provvedimento ministeriale risulta specificato che "il soggetto identificabile come il "titolare" del trattamento dei dati (personali, identificativi e sensibili), sia il MEF, il quale, secondo la definizione prevista dalla legge, può effettuare operazioni sui dati raccolti, però i dati li raccolgono e trasmettono il medico ed il dentista e, secondo il provvedimento ministeriale, non è neppure chiaro se debbano recepire da parte del paziente il consenso scritto al trattamento dei dati in considerazione che si tratta di dati sensibili". Però i dati li raccoglie e trasmette il medico ed il dentista che, secondo il provvedimento ministeriale, non è neppure chiaro se debbano recepire da parte del paziente il consenso scritto al trattamento dei dati in considerazione che si tratta di dati sensibili. Altra questione rilevata è quella del contenuto dei dati inviati legati alla salute dell'individuo. Per questi ed altri motivi ANDI chiede al Garante della Privacy di sapere, entro 30 giorni:
1) se allo stato della normativa di settore (DM del 31/7/2015 e D. Lgs. n. 196/2003) il medico dentista e l'odontoiatra siano tenuti a rendere le informazioni sul trattamento dei dati, adempimento che spetterebbe al MEF, titolare del trattamento;
2) se, in caso affermativo al quesito che precede, il medico dentista e l'odontoiatra siano tenuti a raccogliere il consenso scritto dell'interessato al trattamento dei dati previsto nel DM del 31/7/2015;
3) se il trattamento dei dati previsto nel DM del 31/7/2015 sia conforme a quanto prevede l'art. 14 del D. Lgs. 196/2003;
4) se, nel difetto di ogni previsione normativa per gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, questi debbano seguire specifici adempimenti con riguardo alla tipologia di comunicazione dei dati (personali, identificativi e sensibili), siccome previsto nel D. Lgs. n. 196/2003.
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