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Visite ed esami a dipendenti pubblici: si torna alla malattia

Inserito il 23 aprile 2015 alle 15:37:00 da fimmg1957. IT - Professione


Fino a quando non sarà introdotta una nuova regolamentazione, allorquando il dipendente pubblico effettua visite mediche, terapie ed esami diagnostici si torna alla vecchia disciplina di assenza per malattia.

La sentenza 5714/15 del Tar Lazio che, accogliendo l'impugnazione da parte di un sindacato, ha cancellato la parte della circolare 2/14 della Funzione pubblica in cui si stabiliva il ricorso al permesso per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici.

Il decreto «pubblico impiego» del 2013 (articolo 4, comma 16-bis, lettere a, b e c del Dl 101/13), aveva modificato le regole di cui all'articolo 55-septies del Dlgs 165/2001 disponendo che nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

Quindi si era passati dall'assenza giustificata al permesso. La circolare 2/14 della Funzione pubblica aveva infatti prescritto l'obbligo per i dipendenti pubblici di utilizzare per visite ed esami i permessi per documentati motivi personali.

Il Tar Lazio ha stabilito che il riferimento ai permessi non possa essere ricondotto automaticamente a quelli finora previsti nell'ambito dei contratti collettivi vigenti.

Per il TAR infatti la nuova normativa non può essere immediatamente prescrittiva, ma necessita di un'accoglienza nella disciplina contrattuale in cui trova il suo naturale elemento di attuazione.

vedasi anche:

Autocertificazione delle assenze dal lavoro per visite dei dipendenti pubblici

http://www.fimmgpisa.org/news.asp?id=571


Fonte: IL sole 24 ore

Si rileva che dopo la sentenza del TAR, il DFP non è intervenuto con una nuova circolare, ma alcune amministrazioni pubbliche hanno emanato proprie note tese ad attuare quanto disposto dai giudici.
Si segnala la nota del Ministero della Salute n. 14368 del 24 aprile 2015, indirizzata alle proprie direzioni ed uffici, in cui si stabilisce che le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici potranno essere imputate a malattia secondo i criteri applicativi e le modalità definite dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati e dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni precedentemente alla circolare annullata.
Anche il Ministero dell’Istruzione con la nota n. 7457 del 6 maggio 2015 specifica l'immediata esecutività della sentenza del Tar Lazio e precisa che "le assenze dal servizio per effettuare visite specialistiche devono essere ricondotte sempre alla disciplina di cui all'articolo 55 septies, co. 5-ter, del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001". In base a questo articolo, contenuto nelle norme generali sull'ordinamento del lavoro dipendente svolto presso la pubblica amministrazione, l'assenza dovrà essere giustificata tramite la presentazione dell'attestazione, sulla quale deve essere riportato l'orario della visita, rilasciata dal medico ovvero dalla struttura, anche privata, che ha effettuato la prestazione.
Tuttavia il dipendente non ha titolo a pretendere il rilascio di tale attestazione e dunque, nel caso in cui il medico si rifiuti, l'assente dovrà presentare un'autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi degli art. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000 (modello allegato alla circolare DFP n. 2/2014 che per tali aspetti può considerarsi tuttora valida). Tale dichiarazione sostitutiva dovrà contenere tutti gli elementi necessari a descrivere il fatto.

Anche l'INPS con il messaggio del 18 maggio 2015, n. 3366, rivolto ai propri dipendenti interviene sulla assenze per visite specialistiche dopo la sentenza del TAR Lazio. Il messaggio specifica che nel caso in cui l’assenza per l’espletamento di visite e/o esami diagnostici sia imputata a malattia, il dipendente:
dovrà produrre attestazione - di struttura pubblica, medico convenzionato o anche di struttura o medico privato - che riporti anche l’orario della prestazione: l’attestazione deve contenere l’indicazione del medico e/o della struttura che la redige, del giorno e dell’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura presso cui si è effettuata la prestazione;
dovrà - nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede scaturenti dal rapporto di lavoro – comunicare in via preventiva, rispetto alla data programmata per l’effettuazione della visita, terapia e/o esame diagnostico l’esigenza di assentarsi al fine di consentire all’amministrazione di valutare le esigenze funzionali ed organizzative eventualmente connesse all’assenza e adottare le misure che il caso richiede.

Si informa, infine, che il 27 giugno 2017 si sono avviate ufficialmente le trattative per il rinnovo dei contratti del Pubblico Impiego triennio 2016-2017 sulla base dell’atto di indirizzo appena trasmesso all’ARAN dal Ministro della Funzione Pubblica dove si ipotizza di introdurre permessi ad hoc per visite specialistiche, fissando un monte-ore annuo. Si ribadisce che tale ipotesi dovrà essere oggetto della contrattazione tra Aran ed organizzazioni sindacali in sede di rinnovo dei contratti di lavoro.

Normativa di riferimento

Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Legge 30 ottobre 2013, n. 125: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 17 febbraio 2014, n. 2: “Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni – art. 4 comma 16 bis – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici;

http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20140403/circolare-ministeriale-2-del-17-febbraio-2014-assenze-per-visite-terapie-prestazioni-ed-esami.pdf

Sentenza T.A.R. Lazio 17 aprile 2015, n. 5714;
Nota Ministero della salute 24 aprile 2015, n. 14368: “Assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici – Sentenza TAR Lazio n. 5714/2015 di annullamento della Circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 6 maggio 2015, n. 7457: “Sentenza T.A.R. Lazio – annullamento circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica”;

Messaggio INPS 18 maggio 2015, n. 3366: “Disciplina delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici - Art. 55 septies, comma 5 ter, d.lgs 165/2001 - Sentenze TAR Lazio nn. 5711 e 5714/2015”.

tratto da superabile.it

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