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Non costituisce danno erariale l'attività occasionale del MMG in formazione |
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Inserito il 18 luglio 2014 alle 23:17:00 da fimmg1957. IT - Professione
La Corte dei conti ha sancito che ciò che rileva al fine della corretta erogazione della borsa di studio è unicamente, l'effettivo svolgimento del periodo di formazione.
Con atto di citazione del 2012, la Procura regionale aveva richiesto la condanna di un medico a risarcire alla regione Calabria di un danno erariale per oltre 84 mila euro, di cui Euro 34.810,50, quale refusione dell'importo di una borsa di studio indebitamente percepita ed Euro 50.000,00 a titolo di danno all'immagine. La Procura della repubblica presso il Tribunale di Cosenza, aveva ipotizzato un' indebita percezione di emolumenti da parte di un sanitario per aver prestato nell'arco temporale di circa un anno la propria opera professionale presso una casa di cura privata in coincidenza con la frequenza del "corso di formazione di medicina generale per il biennio 2003-2005". Il medico aveva, a suo tempo, sottoscritto una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio nella quale attestava, l'assenza di cause di incompatibilità.
La Corte dei conti ha assolto il medico stabilendo che ciò che rileva al fine della corretta erogazione della borsa di studio è, unicamente, l'effettivo svolgimento del periodo di formazione Per la Corte non sussiste sviamento o deviazione della pubblica erogazione dalle finalità previste dalla legge, come invece ritenuto dalla Procura, perché il medico ha effettivamente svolto il periodo di formazione secondo modalità e tempi previsti per il corso.
Fonte: Avv. Grassini E. Dirittosanitario.net
La sentenza è coerente con altre decisioni della Corte dei conti della Lombardia
La Corte dei Conti della Lombardia ha prosciolto quattro laureati in medicina milanesi, aspiranti medici di famiglia, citati a giudizio nel 2013 dalla Procura contabile per aver svolto attività lavorative oltre a percepire le borse di studio del triennio di medicina generale. Ai medici era stata avanzata una richiesta risarcitoria di 34 mila euro per “danno erariale”, perché il reddito extra pregiudicherebbe l’elargizione degli 800 euro mensili della borsa e perché ci sarebbe stato doloso occultamento della situazione di incompatibilità (ma i redditi, ad esempio le collaborazioni occasionali di un medico con Avis, erano stati regolarmente dichiarati). La Corte dei Conti Lombardia ha accolto le argomentazioni difensive confermando che un medico prosciolto aveva comunque “onorato” la borsa ottenendo un punteggio molto alto e frequentando tutte le lezioni, e affermando che l’articolo 24 del dpr 368/99 su cui si basa la denuncia della Procura non prevede la decadenza dalla borsa per lo svolgimento di attività occasionali, mentre lo prevede l’articolo 5 dello stesso decreto per chi si iscrive al corso di specialità. Il presidente dell'OdM di Milano, Roberto Carlo Rossi, ha osservato che la Corte si è riferita alla direttiva Cee 93 che prevede un’adeguata remunerazione per i borsisti e non un’unica remunerazione. In gennaio e febbraio 2014 in Lombardia ci sono state altre tre pronunce con altrettante condanne di medici patrocinati in altri contesti. Tra il 2011 e il 2012 in varie regioni 488 tirocinanti sono stati indagati per un presunto danno erariale complessivo da 14 milioni di euro nell’ambito dell’Operazione Galeno condotta dalla Guardia di Finanza.
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