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Obbligo di legge su certificati di malattia alla dimissione

Inserito il 11 giugno 2014 alle 14:51:00 da fimmg1957. IT - Professione


Lettera di Luigi Galvano ai direttori delle aziende ospedaliere e dell'Asp di Palermo con richiesta di intervento su strutture sanitarie inadempienti.



Di seguito il testo della lettera inviata dal direttore regionale di Fimmg Sicilia, Luigi Galvano al direttore sanitario dell’Asp Palermo, ai direttori sanitari delle aziende ospedaliere pubbliche e private accreditate della provincia di Palermo e al direttore A.I.O.P.



In riferimento all’obbligo da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, anche dalle aree di emergenza, di provvedere a partire dal Marzo scorso, all’invio all’INPS del certificato telematico di malattia, quando la prognosi di dimissione lo preveda, e trattasi di cittadino lavoratore, rileviamo che, ad oggi, quasi tutte le strutture non rispettano questo obbligo previsto dalla legge.

Nel caso in cui, comunque, non si fossero ancora realizzati gli obbligatori interventi sulle procedure informatiche o si verificassero inconvenienti tecnici, dovrà essere in ogni caso possibile il rilascio della certificazione cartacea ancora prevista dalla legge e opponibile a terzi.



Non è superfluo ricordare che nel caso di alcune procedure specialistiche, solo il medico che ha curato e che dimette l’assistito può formulare correttamente un corretto giudizio prognostico, nel momento in cui programma gli ulteriori trattamenti ambulatoriali e gli interventi riabilitativi. Sarebbe oltremodo oneroso, se non impossibile, da parte di un secondo medico, che non ha prestato le cure al paziente nel tempo e nei modi in cui si sono circostanziate, potere dimostrare inequivocabilmente la congruità della prognosi ai terzi in caso di contenzioso.

Inoltre tale infrazione al disposto legislativo crea importanti problemi in primo luogo al cittadino assistito, costretto a reperire in tempi brevi il proprio medico famiglia o, nei giorni festivi, a fare riferimento al servizio di continuità assistenziale anche in assenza di necessità cliniche immediate. E’ infatti necessario, nella maggioranza dei casi, un controllo clinico dopo qualche giorno dalla dimissione, ma, come è generalmente ovvio, non all’atto della stessa.

Nella certezza di un sollecito intervento della S.V., finalizzato a garantire la piena applicazione del disposto legislativo ed evitare danni agli utenti e disservizi nell’erogazione dell’assistenza, si resta in attesa di un sollecito riscontro e si porgono i migliori saluti.


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