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Cassazione: cancellazione da albo per fatti penali non può essere automatica |
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Inserito il 06 febbraio 2014 alle 23:20:00 da fimmg1957. IT - Professione
Non può sussistere automatismo tra l'esistenza di una circostanza in ipotesi rilevante e l'esclusione dell'interessato dallo svolgimento di un'attività.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Cancellazione dall’Albo dei Medici Chirurghi e dall’Albo degli Odontoiatri: difetto del requisito della condotta meramente irreprensibile . FATTO: Con ricorso del 23 marzo 2012, il Dott. ---- adiva la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, per chiedere l'annullamento delle Delib. Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di ----- n. 15 del 2012, con cui era stato cancellato dall'albo dei medici chirurghi, e Delib. n. 16 del 2012, con cui era stato cancellato in autotutela dall'albo degli odontoiatri. Il Dott. ---, iscritto all'Albo dei medici e chirurghi della Provincia di --- dal 1985, e successivamente iscritto dapprima all'Ordine dei Medici chirurghi di --- e, a seguito della sua istituzione, all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di ---- (31 marzo 2008), era stato oggetto di procedimento disciplinare da parte dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri da ultimo menzionato, avviato in data 20 settembre 2011, quando l'Ordine aveva acquisito il suo certificato penale, dal quale risultava che egli era stato condannato in via definitiva, con sentenza del 24 aprile 2007 della Corte d'appello di Milano, che aveva confermato la sentenza del 22 novembre 2005 emessa dal Tribunale di Milano, per i reati di cui agli artt. 572, 609 bis e 594 cod. pen., alla pena della reclusione di anni cinque, con applicazione di varie pene accessorie, tra cui l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La pena detentiva veniva espiata dal 22 aprile 2008 al 26 luglio 2011. L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di ---- contestava al Dott.--- di avere omesso di specificare le pendenze penali a suo carico, al momento della richiesta di trasferimento dall'Ordine --- a quello ---. In particolare, il Dott. ----, nella domanda presentata con autocertificazione, avrebbe reso falsa dichiarazione di non avere procedimenti penali a carico e, quindi, la sua iscrizione all'Ordine doveva essere cancellata per originaria illegittimità, difettando uno dei requisiti previsti dal D.P.R n. 221 del 1950, artt. 6 e 11. Con distinte lettere raccomandate ricevute in data 7 marzo 2012, al Dott. --- veniva comunicata la successiva cancellazione dai due ordini, per i motivi sopra menzionati. La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava il ricorso del Dott. ---, ritenendo corrette le delibere dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di ----, dal momento che il ricorrente difettava del requisito della condotta moralmente irreprensibile, principio generale per l'iscrizione in qualsiasi Albo Professionale. Avverso tale decisione, il Dott. --- ha proposto ricorso in cassazione. DIRITTO: La Corte Suprema di Cassazione ha sancito che " risulta evidente come, ove si debba procedere a valutazioni suscettibili di incidere in via definitiva sulla possibilità delle persone di accedere agli impieghi (o più in generale di svolgere un'attività professionale che richieda l'iscrizione ad un albo), i requisiti di buona condotta o similari devono essere apprezzati con rigore e alla luce di una verifica funzionale, nel senso della necessaria indagine della possibile incidenza dell'elemento rilevante ai fini della "condotta" sullo svolgimento delle attività rispetto alle quali quella valutazione si pone come prodromica. In sostanza, non è sufficiente che si rilevi l'esistenza di un fatto significativo in astratto, ma è necessario verificare se quel fatto è in concreto a tal punto significativo da precludere lo svolgimento dell'attività cui la valutazione di ammissione è preordinata. In altri termini, ciò che si intende evitare è gualsiasi effetto di automatismo tra l'esistenza di una circostanza in ipotesi rilevante e l'esclusione dell'interessato dallo svolgimento di un'attività. Il ricorso del Dott. --- è stato pertanto accolto (sentenza nr. 1171/14)
Fonte: FNOMCeO
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