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Conflitto su prognosi di malattia tra medico curante e fiscale |
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Inserito il 26 ottobre 2013 alle 16:48:00 da fimmg1957. IT - Professione
Disamina delle soluzioni in caso di conflitto tra medico curante e fiscale in merito alla prognosi di malattia per i lavoratori.
Il certificato di malattia del medico di medicina generale ha lo stesso valore probatorio dei certificati rilasciati dai medici pubblici dipendenti del SSN, secondo la sentenza n. 8701 del 8 maggio 2002 del TAR Lazio sezione 1°. La circolare n. 7 del 17 luglio 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha equiparato al medico della struttura pubblica il medico di medicina generale convenzionato col SSN per il rilascio ai dipendenti pubblici dei certificati di malattia indirizzati all’INPS per via telematica ai sensi dell’art.71 del D.L.n.112/2008, convertito in legge n.133/2008. Il lavoratore irreperibile o assente ingiustificato alla visita medica fiscale perde il trattamento economico di malattia ai sensi dell’art. 5 della legge n. 638 del 11 novembre 1983. L’assenza alla visita fiscale dell’INPS per documentata visita specialistica è giustificata, secondo la sentenza n. 1593/1997 della Cassazione Civile, mentre invece le reiterate assenze del lavoratore alle visite fiscali domiciliari non possono essere giustificate da certificati medici che attestano l'esistenza della malattia, secondo la sentenza n. 671/1997 del Consiglio di Stato. Premesso che il giudizio prognostico del medico di medicina generale ha lo stesso valore probatorio di quello del medico fiscale e che l’assistito assente dal lavoro per inabilità temporanea deve essere reperibile al domicilio indicato per la visita fiscale, bisogna dunque considerare che il modo più semplice di affrontare un conflitto tra pari è quello di evitarlo, riducendolo ad una divergenza apparente di giudizio risolta grazie alla maggiore conoscenza anamnestica e all’osservazione dell’evoluzione clinica del caso da parte del medico curante. Nel caso che il medico fiscale riduca la prognosi già certificata dal medico curante o chiuda il periodo di malattia quando il medico curante ritiene ancora necessario un prolungamento, il medico curante si pone in conflitto se rilascia un certificato di continuità di malattia perché pone in discussione la contemporanea e divergente valutazione del collega ritenendola implicitamente erronea. Se invece il medico curante rilascia un nuovo certificato di malattia che attesta una ricaduta o la riacutizzazione della sintomatologia invalidante, rilevata e circostanziata in un momento successivo a quello della valutazione effettuata dal medico fiscale, la formulazione di due prognosi diverse, purchè in tempi orari diversi e nel rispetto della verità dei fatti, appare plausibile, logicamente compatibile con la possibile evoluzione del caso e quindi non solleva un conflitto di contenuti tra i due certificati che potrebbe indurre un contenzioso amministrativo oneroso e giustificabile solo in caso di errore diagnostico e prognostico del tutto evidente e dimostrabile. La certificazione medica per sua natura è soggetta a verifica in quanto crea diritti in capo al richiedente. Il medico dimostra la sua buona fede quando formula una diagnosi sulla base delle dichiarazioni riferite dal paziente e dell’esame obiettivo, documenta in scheda sanitaria di aver prescritto un corretto iter diagnostico-terapeutico e riporta sul certificato una prognosi congrua alla diagnosi. Rimane a carico del lavoratore la responsabilità sul contenuto delle dichiarazioni rese (DPR 445/2000 e artt. 483, 495-6 CP). Lo Stato già riconosce la validità delle autocertificazioni e punisce le false dichiarazioni a pubblico ufficiale (art.495 CP). Infatti, non sussiste il reato di falso ideologico (art. 481 cp) quando il medico di medicina generale certifica in buona fede una “sindrome non obiettivabile” sulla base dell’anamnesi fornita con inganno dal paziente al fine del rilascio del certificato di malattia, secondo la sentenza n. 5923 del 20 giugno 1994 della Cassazione sez. 2° , pubblicata in Riv. It. Med. Leg. 1995, 255. Il reato di falso ideologico si configura quando il giudizio diagnostico espresso nel certificato medico si fonda su fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio stesso che siano non corrispondenti al vero e che ciò sia conosciuto da colui che ne fa attestazione. In merito all’ipotesi di errore diagnostico del medico nel certificato, si rileva che la Corte di Cassazione sez. Penale V ha posto la seguente distinzione tra diagnosi falsa e diagnosi errata : la certificazione è falsa se si basa su premesse oggettive non corrispondenti al vero, mentre invece è errata (quindi in buona fede senza dolo) se risulta inattendibile l’interpretazione data per motivare il giudizio clinico.
Autore: Dr. Mauro Marin
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