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Pubblicato in GU il decreto sulle certificazioni medico sportive |
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Inserito il 23 luglio 2013 alle 21:50:00 da fimmg1957. IT - Professione
Il decreto, firmato il 24 aprile, č stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 169 del 20 luglio 2013, regolamenta il rilascio dei certificati di attivitą sportiva non agonistica
DECRETO 24 aprile 2013
Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. (GU Serie Generale n.169 del 20-7-2013)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, "Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica"; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1983, "Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva non agonistica"; Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, "Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni" ed in particolare l'allegato A che prevede, relativamente alle modalita' di collocazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, che le Regioni valutino progetti di acquisizione di tali defibrillatori con fondi privati nonche' attivita' per le quali il soggetto esercente e' tenuto a dotarsi a proprie spese degli stessi; Ritenuto pertanto, di dover stabilire i criteri e i parametri su cui basare l'idoneita' della certificazione per l'esercizio dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale come di seguito definita; Ritenuto, inoltre, di dover adottare le linee guida allo scopo di disciplinare i casi in cui si rende necessario la dotazione e l'impiego da parte di societa' sportive sia professionistiche che dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici esterni; Viste le risultanze del gruppo di lavoro istituito con decreto del Ministro della salute in data 14 febbraio 2013; Sentito il gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio Superiore di Sanita' che ha fornito l'apporto tecnico scientifico necessario, Decreta: Art. 1
Ambito della disciplina 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un' attivita' sportiva non agonistica o amatoriale, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Art. 2
Definizione dell'attivita' amatoriale. Certificazione 1. Ai fini del presente decreto e' definita amatoriale l'attivita' ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attivita' che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. 2. Coloro che praticano attivita' ludico - motoria in contesti organizzati e autorizzati all'esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l'idoneita' all'attivita' ludico-motoria secondo quanto previsto nell'allegato A. 3. La certificazione conseguente al controllo medico di cui al comma 2, che deve essere adeguata e appropriata in relazione ai parametri suddetti, e' rilasciata dal medico certificatore su apposito modello predefinito (allegato B). 4. All'atto dell'iscrizione o avvio delle attivita' il certificato e' esibito all'incaricato della struttura o luogo presso cui si svolge l'attivita' ludico - motoria e conservato in tali sedi in copia fino alla data di validita' o fino alla cessazione dell'attivita' stessa. 5. Non sono tenuti all'obbligo della certificazione: a) coloro che effettuano l'attivita' ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attivita' motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo; c) i praticanti di alcune attivita' ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino" e attivita' assimilabili nonche' i praticanti di attivita' prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attivita' assimilabili. 6. Ai soggetti di cui al comma 5, i quali non sono tenuti all'obbligo di certificazione, e' comunque raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attivita' ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarieta' alla pratica di tali attivita' o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensita'. Nell'ambito delle campagne di comunicazione di cui al successivo art. 6 viene data ampia informazione di tali raccomandazioni. Art. 3
Definizione di attivita' sportiva non agonistica. Certificazione 1. Si definiscono attivita' sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attivita' fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attivita' parascolastiche; b) coloro che svolgono attivita' organizzate dal CONI, da societa' sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. 2. I praticanti di attivita' sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneita' a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l'idoneita' fisica alla pratica di attivita' sportiva di tipo non agonistico e' rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C). 3. E' obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti. 4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate e' raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
Art. 4 Attivita' di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva 1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attivita' cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterra' necessario per i singoli casi. Il certificato e' rilasciato dai medici di cui all'art. 3, comma 2, su apposito modello predefinito (allegato D). Art. 5
Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita 1. Ai fini del presente decreto, si intendono societa' sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni. 2. Ai fini del presente decreto, si intendono societa' sportive professionistiche quelle di cui al Capo II della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche e integrazioni. 3. Le societa' di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa' dilettantistiche che svolgono attivita' sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili. 4. Le societa' professionistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 5. Le societa' dilettantistiche attuano la diposizione di cui al comma 3 entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 6. L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione e' a carico della societa'. Le societa' che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le societa' singole o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilita' in ordine all'uso e alla gestione. 7. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni", le Linee guida (Allegato E) stabiliscono le modalita' di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle societa' sportive professionistiche e dilettantistiche.. Il CONI, nell'ambito della propria autonomia, adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011.
Art. 6
Educazione allo sport in sicurezza 1. Il Ministero della salute concorda annualmente con il Ministro delegato allo sport e con il CONI i contenuti di una campagna di comunicazione dedicata allo svolgimento dello "sport in sicurezza". Alla campagna di informazione possono anche collaborare le Societa' scientifiche di settore. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si attuano con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
Abrogazioni 1. Il decreto ministeriale 28 febbraio 1983 "Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva non agonistica" e' abrogato. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile 2013 Il Ministro della salute Balduzzi Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Gnudi
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 10, foglio n. 309
Allegati A. Controlli medici per l'attestazione dell'idoneita' all'attivita' ludico-motoria B. Certificato di idoneita' alla pratica di attivita' ludico-motoria C. Certificato di idoneita' alla pratica di attivita' sportiva di tipo non agonistico D. Certificato di idoneita' alla pratica di attivita' sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare ai sensi dell'art. 4 E. Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
IL TESTO e gli allegati in un unico file in formato PDF:
http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=41
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