Il diploma del corso di formazione specifica in Medicina generale non consiste in una specializzazione, né può essere considerato equipollente a una specializzazione valida per l’ammissione alla procedura diretta all’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici
Recependo il Dlgs 257/1991 e il Dm 30 gennaio 1998, la quinta sezione del Consiglio di Stato, con la decisione 456/2009 (depositata il 28 gennaio), ha respinto il ricorso di un chirurgo, in possesso dei diplomi di specialista in Idrologia e di formazione specifica in formazione di base, escluso dalla partecipazione alla procedura per titoli indetta dalla Asl per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti. «Il possesso di specializzazione nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente o affine»; secondo i giudici, invece, il corso di formazione specifica in Medicina generale «Non è equipollente a una specializzazione né esiste una specializzazione in Medicina generale». Questo tipo di diploma «non consiste in una specializzazione perché conseguito all’esito di corsi organizzati e attivati dalle Regioni o dalle Province autonome (non già di scuole di specializzazione delle facoltà universitarie di Medicina e chirurgia), diretti alla formazione (non già specializzazione) dei medici ai fini dell’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina generale nell’ambito del Ssn. Né può essere considerato equipollente a una specializzazione valida per l’ammissione alla procedura». Le equipollenze sono disciplinate dalla tabella B delDm citato, che prevede «soltanto scuole equipollenti », e tra queste quella di Medicina generale. In definitiva, la norma spiega l’equipollenza con la «specializzazione in Medicina generale», ma «non anche la formazione specifica in Medicina generale». Le equipollenze e le affinità delle specializzazioni sono disciplinate dalla normativa statale, e nel merito, concludono i giudici «non vi era spazio per un autonomo apprezzamento da parte dell’amministrazione» con la conseguenza dell’inapplicabilità dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di affinità di titoli di studio.