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La formazione in MG non vale come specializzazione |
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Inserito il 09 giugno 2013 alle 14:29:00 da fimmg1957. IT - Professione
Il diploma del corso di formazione specifica in Medicina generale non consiste in una specializzazione, né può essere considerato equipollente a una specializzazione valida per l’ammissione alla procedura diretta all’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici
Recependo il Dlgs 257/1991 e il Dm 30 gennaio 1998, la quinta sezione del Consiglio di Stato, con la decisione 456/2009 (depositata il 28 gennaio), ha respinto il ricorso di un chirurgo, in possesso dei diplomi di specialista in Idrologia e di formazione specifica in formazione di base, escluso dalla partecipazione alla procedura per titoli indetta dalla Asl per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti. «Il possesso di specializzazione nella disciplina a concorso o in disciplina equipollente o affine»; secondo i giudici, invece, il corso di formazione specifica in Medicina generale «Non è equipollente a una specializzazione né esiste una specializzazione in Medicina generale». Questo tipo di diploma «non consiste in una specializzazione perché conseguito all’esito di corsi organizzati e attivati dalle Regioni o dalle Province autonome (non già di scuole di specializzazione delle facoltà universitarie di Medicina e chirurgia), diretti alla formazione (non già specializzazione) dei medici ai fini dell’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina generale nell’ambito del Ssn. Né può essere considerato equipollente a una specializzazione valida per l’ammissione alla procedura». Le equipollenze sono disciplinate dalla tabella B delDm citato, che prevede «soltanto scuole equipollenti », e tra queste quella di Medicina generale. In definitiva, la norma spiega l’equipollenza con la «specializzazione in Medicina generale», ma «non anche la formazione specifica in Medicina generale». Le equipollenze e le affinità delle specializzazioni sono disciplinate dalla normativa statale, e nel merito, concludono i giudici «non vi era spazio per un autonomo apprezzamento da parte dell’amministrazione» con la conseguenza dell’inapplicabilità dei princìpi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di affinità di titoli di studio.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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