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La visita a domicilio? Non sempre è tassativa |
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Inserito il 09 maggio 2012 alle 14:55:00 da fimmg1957. IT - Clinica
Il medico non è imputabile per non essersi recato tempestivamente al capezzale del malato senza prova che l'omessa visita abbia cagionato danno.
medici di famiglia non hanno certo vita facile da quando sono aumentate le richieste di visite domiciliari per pazienti che non sono in grado di recarsi nei loro ambulatori. Lo scrive su Il Giorno l’avvocato Renato Mantovani, esperto di diritto sanitario.
In periodi di congestione di richieste il medico, conoscendo il paziente, valuta la possibilità di dare qualche consiglio al telefono. Il paziente accetta quasi sempre di buon grado la consulenza telefonica, ma a volte non si ritiene soddisfatto e la sua delusione può anche portarlo a denunziare all’autorità giudiziaria un comportamento ritenuto omissivo. Una recente sentenza ha però ritenuto che non si può parlare di imperizia del medico qualora questi, consultato telefonicamente dal paziente, non abbia ritenuto gravi i sintomi da questi genericamente esposti come vomito e pallore, quindi omettendo di recarsi a visitarlo personalmente al suo domicilio non è intervenuto tempestivamente a curare una patologia piuttosto grave, ma non rappresentatagli come tale telefonicamente. L’impossibilità di ravvisare da parte del giudice un rapporto causale tra l’omessa visita del paziente e l’aggravarsi in modo irreversibile dello stato di salute del medesimo non ha pertanto portato a riconoscere una responsabilità del medico imputabile al fatto di non essersi recato tempestivamente al capezzale del malato.
Commento di Luca Puccetti
La fattispecie esaminata e' simile ma non eguale a quella della sentenza Carelli del 2001 della Cassazione che aveva assolto un medico che aveva fatturato un compenso per una visita domiciliare effettuata a soggetto trasferibile. Nella sentenza del 2001 i giudici della Cassazione avevano stabilito che l'unico elemento che rileva, in merito al fatto che la prestazione sia o meno compresa tra i compiti previsti dagli ACN, e' la trasferibilita' del pziente e che tale valutazione possa essere fatta dal medico dopo aver effettuato la prestazione richiesta.
Vedasi :
http://www.lucabenci.net/wp-content/uploads/2013/03/Visita_domiciliare_medico_famiglia.pdf
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