Non è appellabile dall'esponente la decisione dell'Ordine in merito ad esposti disciplinari.
Il Codacons - Associazione per la tutela dei diritti dei consumatori - aveva presentato un esposto ad un Ordine dei Medici per sollecitare l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico di un medico. L'Ordine, sulla base della segnalazione ricevuta, aveva istruito il caso, che poi si era concluso con l'archiviazione, non ritenendo che il professionista avesse violato il Codice Deontologico. Non soddisfatto della decisione dell'Ordine, il Codacons ha fatto ricorso prima al TAR e poi al Consiglio di Stato per imporre all'Ordine la revisione della sua decisione. Ma il Consiglio di Stato non ha accolto la richiesta del Codacons e ha ricordato un importante principio: il procedimento disciplinare dell'Ordine non ha la funzione di tutelare le situazioni giuridiche di chi presenta l'esposto, perché questo non è lo scopo del procedimento. L'esponente ha altri strumenti e mezzi per tutelare le sue ragioni presso la magistratura ordinaria. E non importa se il procedimento disciplinare dell'Ordine ha preso l'avvio da una segnalazione di un qualunque cittadino: ciò non fa comunque assumere all'esponente la qualità di "parte" del procedimento, per cui costui non ha diritto di impugnare il provvedimento dell'Ordine.