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Proposte FIMMG per risolvere criticità normativa Brunetta

Inserito il 14 novembre 2012 alle 22:22:00 da fimmg1957. IT - Professione


La Fimmg ha presentato alcune proposte emendative al Dl “Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

Le proposte, elaborate anche partendo dalle circolari interpretative del Dipartimento della Funzione Pubblica sul D.Lgs 150/2009 (decreto Brunetta), sono ora all’attenzione della Commissione Industria, a cui appunto il provvedimento è assegnato, che ne valuterà nei prossimi giorni l’ammissibilità.
Tra i punti di maggior rilievo la richiesta di recepimento di quanto previsto dalle recenti circolari applicative in materia di illecito disciplinare e conseguenti sanzioni a carico del medico per l'inosservanza dell'obbligo di trasmissione telematica dei certificati di malattia.
Grazie al clima costruttivo e di dialogo che da tempo si è instaurato con il senatore Cesare Cursi, presidente della Commissione Industria, commercio e turismo del Senato, in fase di conversione, cd “decreto crescita”, le proposte della Fimmg sono state accolte negli emendamenti presentati dai senatori Ghigo, Izzo e Tomassini.
Di seguito gli emendamenti:

7.4 Ghigo, Tomassini Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 47», nel comma 3, dopo le parole: «o con esso convenzionato» inserire le seguenti: «, che ha in cura il minore,». L’emendamento è volto a dare una specificazione del ruolo e della responsabilità del medico certificatore, perché non vi siano dubbi che ad essere incaricato è il professionista che ha in cura il minore e non quello che ha in cura i genitori. Ciò per evitare anche confusione e possibili disagi ai cittadini.
13.3 Ghigo, Izzo Al comma, 1 sostituire le parole: «in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori» con le altre: «con l’obiettivo di raggiungere percentuali non inferiori». L’emendamento ha lo scopo di attenuare un obbligo stringente, prevedendo piuttosto di programmare un percorso e indicare un obiettivo oggettivamente raggiungibile.
13.13 Ghigo, Tomassini, Izzo Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Al comma 3 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 è aggiunto il seguente periodo: »La responsabilità del medico, con l’applicabilità delle sanzioni indicate, ricorrerà solo quando lo stesso rilascia certificati attestanti dati clinici non desunti da visita medica in coerenza con la buona pratica clinica». L’emendamento è volto a recepire all’interno del disegno di legge di conversione del DL 179/2012 quanto affermato già dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - nella circolare n. 5 del 2010 concernete “art. 55 quinquies del D.Lgs. 165/01 (introdotto dal D.Lgs. 150 del 2009) - assenze del servizio dei pubblici dipendenti - responsabilità e sanzioni per i medici”. In essa infatti si specifica che con riferimento all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 55 quinquies del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, la finalità della previsione normativa è di evitare che siano rilasciati certificati o attestati di malattia senza aver valutato le condizioni del paziente e che siano formulate diagnosi e prognosi non coerenti con la buona pratica clinica. Quindi, l’applicazione della disposizione deve tener conto delle regole proprie della pratica medica, che consentono di formulare diagnosi e prognosi anche per presunzione sulla base di dati riscontrati o semplicemente acquisiti. In sostanza, in base a questa norma, la responsabilità del medico, con l’applicabilità delle sanzioni indicate, ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o certificati attestanti dati clinici non desunti da atti medici in coerenza appunto con la buona pratica clinica. Per gli aspetti penali, rimane comunque ferma la disciplina generale di cui agli artt. 476 ss. del c.p. sulla falsità in atti.
13.14 Ghigo, Izzo Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis) All’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto il seguente comma: ’’4-bis) L’ipotesi di illecito disciplinare, di cui al comma 4, si configura se ricorre sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza all’obbligo di trasmissione, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. L’applicazione delle sanzioni avviene in base ai criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento, ove la reiterazione è da intendersi come recidiva ovvero irrogazione di successive sanzioni a carico di un soggetto già sanzionato per la violazione dell’obbligo di trasmissione telematica’’». L’emendamento è volto a recepire quanto già affermato dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento funzione pubblica - nella circolare 1/2011 avente ad oggetto “art. 55 septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni”. La circolare, e di conseguenza il presente emendamento, ha l’obiettivo di specificare quali sono i casi in cui si configura l’ipotesi di illecito disciplinare e quali gli ambiti di applicabilità delle sanzioni, prendendo anzitutto in considerazione le particolari circostanze in cui l’eventuale inosservanza è stata commessa. Come noto infatti, l’apparto sanzionatorio introdotto dall’art. 55 septies rischia di esporre il medico a sanzioni gravi e ingiustificate. La sanzione del licenziamento in caso di inosservanza agli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica appare del tutto sproporzionata in relazione all’oggettiva gravità del fatto.

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