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Gestione dei rifiuti urbani dei soggetti covid positivi |
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Inserito il 11 gennaio 2022 alle 20:41:00 da fimmg1957. IT - Professione
Ordinanza numero 3 della RT che permette il conferimento dei rifiuti dei soggetti covid positivi nel normale ciclo purchè chiusi in doppio sacco.
Si Ordina che
1) i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione e da strutture sociosanitarie in cui dimorino soggetti risultati positivi alla Covid-19, dovranno essere conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata, secondo le modalità previste dal gestore dell’area di riferimento e nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31/05/2020;
2) che resta ferma la possibilità di richiedere il ritiro a domicilio dei rifiuti provenienti da civile abitazione da parte delle persone che, risultate positive alla Covid-19 e soggette a restrizioni, siano oggettivamente impossibilitate a provvedere al conferimento, anche per l’assenza di rete parentale, amicale o sociale di supporto; le indicazioni per l’attivazione del servizio saranno definite e rese note dal gestore dell’area di riferimento, in coerenza con le indicazioni contenute nel rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31/05/2020;
3) che i rifiuti oggetto del presente atto, classificati come rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01), dovranno essere confezionati, in coerenza con quanto raccomandato dall'ISS nel rapporto n. 3/2020 versione del 31/05/2020, utilizzando almeno 2 sacchi, uno dentro l'altro, di idoneo spessore e resistenza e correttamente chiusi;
4) che i rifiuti oggetto del presente atto saranno conferiti, secondo la programmazione prevista dalle AATO di riferimento, e gestiti presso impianti di termovalorizzazione, impianti di trattamento meccanico (TM) e impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB), in base alle priorità e alle indicazioni dell'ISS contenute nel rapporto n. 3/2020 versione del 31/05/2020;
5) che i gestori provvederanno ad aggiornare il proprio protocollo anticontagio aziendale per il contenimento della diffusione del Covid e adeguare i Documenti di Valutazione del Rischio di cui all’art. 28 del decreto legislativo 81/2008, nonchè ad adottare ogni altra misura necessaria ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
6) che la durata della presente ordinanza è pari a 3 (tre) mesi, dalla data di approvazione, reiterabili ai sensi della normativa vigente;
7) che il presente atto non determina decorrenza di nuovi termini di efficacia rispetto a quanto già previsto nell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 11/11/2021;
REVOCA
1) le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 11/11/2021 e n. 65 del 14/12/2021;
2) il punto 3)b)5., il punto 3)d) e il relativo modulo D dell’Allegato 1 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 11/11/2021.
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