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Certificato INPS anche in attesa di tampone o provvedimento |
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Inserito il 30 dicembre 2021 alle 23:12:00 da fimmg1957. IT - Professione
La direzione INPS Toscana chiarisce che i certificati ai lavoratori possono essere rilasciati anche in attesa di tampone o di provvedimento dell'Igiene Pubblica.
Al Presidente dell’Ordine Con preghiera di massima diffusione tra tutti i Medici certificatori
La nuova ondata di contagio da Sars-CoV-2, che sta dilagando nel paese, comporta un aggravio delle attività di tutti i Medici, sia certificatori delle condizioni di malattia mediante il sistema telematico sia medici INPS che devono convalidare i certificati trasmessi affinché questi possano correttamente essere incanalati nei tre diversi tipi di tutela ai fini del ristoro previsto dal DL n. 18/2020 e successivi: comma 1 - “quarantena”, comma 2 - “fragili”, comma 6 - “malattia conclamata”.
Per tale motivo, pare utile ricordare che i certificati per quarantena (comma 1) comportano l’equiparazione dei periodi di assenza dal lavoro a “malattia”, viene consumata la “malattia indennizzabile” e tali periodi non sono da computare ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro (periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto).
Il ristoro economico è a carico del fondo istituito ai sensi del comma 5 dell’art. 26 del DL 18/2020, salvo eventuale proroga oltre il 31/12/2021, a reperimento della copertura finanziaria. I certificati emessi per condizioni di “fragilità” (comma 2) comportano l’equiparazione del periodo di assenza alla “degenza ospedaliera” e i periodi di assenza non devono essere computati ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.
I periodi di assenza dal lavoro, quanto al diritto alla prestazione economica, rientrano nel massimo indennizzabile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e settore di appartenenza del lavoratore, ovvero viene consumata la malattia “indennizzabile”. Anche per essi, il ristoro economico è a carico del fondo istituito dal comma 5 dell’art. 26 del DL 18/2020, salvo eventuale proroga oltre il 31/12/2021, a reperimento della copertura finanziaria.
Quanto ai certificati emessi per soggetti con malattia da Covid 19, questi daranno luogo al pagamento della indennità economica di malattia come ogni altra condizione morbosa comune, quindi viene consumato il periodo di “malattia indennizzabile” e non vi è neutralizzazione del periodo di comporto.
Tanto premesso, al fine di non arrecare danni ai lavoratori interessati dalle diverse tipologie sopra illustrate, appare della massima importanza che i certificati, che necessariamente devono sottendere tutte le predette condizioni, siano correttamente compilati e contengano nella stringa di diagnosi l’esplicito riferimento a:
Per i certificati a tutela della quarantena (comma 1):
- tutte le situazioni di sola positività al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2 senza menzione di sintomatologia alcuna (asintomatici); - i contatti stretti di soggetti positivi al Covid-19 posti in sorveglianza attiva; - i soggetti provenienti da zone a rischio e che hanno obbligo - al rientro in Italia se provenienti dall’estero o da eventuali specifiche aree in Italia - di sottoporsi a quarantena cautelativa, come da indicazioni normative (codice V07).
Il medico può redigere e inviare il certificato di “malattia” anche in attesa di tampone o provvedimento dell’Ufficio d’Igiene.
Per i certificati a tutela dei soggetti fragili (comma 2):
- tutti i soggetti riconosciuti ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 per qualsiasi patologia; - i soggetti portatori di patologie croniche severe che hanno avuto “l’attestazione di rischio” rilasciata dalle competenti autorità medico legali delle Aziende Sanitarie Locali.
Le citate situazioni devono essere riscontrabili chiaramente nella diagnosi riportata dal curante, ai fini del riconoscimento della tutela equiparata al ricovero.
Per i certificati relativi a malattia conclamata (comma 6):
- tutte le situazioni indicate in diagnosi dal curante che rimandano ad un quadro sindromico correlato alla malattia da Covid-19 sia per aspetti clinici lievi che gravi (è prevista una codifica differenziata per le due fattispecie, ovvero 079.82 se lievi, o 480.3 se gravi).
Da quanto esposto, ne consegue che la collaborazione dei medici certificatori è fondamentale per il corretto inquadramento di ogni certificato redatto nella giusta fattispecie di tutela, al fine di non pregiudicare la tutela adeguata alla reale condizione del lavoratore.
La sola dizione “Covid positivo” non permette di distinguere il comma 1 dal comma 6, così come “in attesa di tampone” non consente di codificare il soggetto come in semplice quarantena asintomatica, con tutti i comprensibili disguidi che ne possono derivare a nocumento della posizione dei lavoratori coinvolti.
Per quanto non espressamente riportato, si rimanda alla normativa vigente, atteso che la presente nota ha il solo intento di condivisione con tutti i Colleghi certificatori degli aspetti diversi e di non facile gestione di una realtà purtroppo comune a tutta la categoria nel particolare contesto.
Con l’auspicio di una reciproca e fattiva collaborazione finalizzata all’obiettivo comune della massima tutela dei lavoratori, si inviano cordiali saluti e i migliori Auguri di Buon Anno Nuovo
Anna Paola Cappellini Coordinatore Medico Legale INPS Toscana Responsabile UOC Medico Legale Complessa presso le Direzioni provinciali INPS di Firenze, Pistoia, Siena
CONSULTA IL COMUNICATO ORIGINALE
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