La certificazione per l'esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV2 per i lavoratori obbligati a vaccinarsi che non possono vaccinarsi o che necessitano di differire la vaccinazione.
Il decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 modifica, in parte, il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
Pur se tra dubbi interpretativi i lavoratori obbligati a vaccinarsi contro il COVID 19 sono i sanitari, il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007 (sicurezza della Repubblica), delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 502 (strutture Sanitarie e Sociosanitarie) e degli Istituti penitenziari.
in particolare il comma 2 articolo 1 del decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 recita:
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione puo' essere omessa o differita.
Pertanto l'interpretazione prevalente sembra essere quella per cui la certificazione dell' esonero o del differimento della vaccinazione anti SARS COv2 per i lavoratori sottoposti all'obbligo vaccinale debba essere redatta solo dal medico di medicina generale.
In considerazione di quanto sopra il modulo per il rilascio dell'esenzione dalla vaccinazione anti sars COV 2 per i lavoratori per i quali vige l'obbligo di vaccinarsi può essere il seguente:
Le esenzioni per soggetti non tenuti all'obbligo vaccinale possono essere effettuate usando questo modulo (può essere usato sia dai medici di medicina generale che dai medici dei Centri HUB):