Le Sezioni Unite della cassazione svuotano quasi completamente la "legge Gelli" sulla responsabilità dei sanitari.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8770 del 22 febbraio 2018 hanno riconosciuto l’esimente ex art. 590-sexies, comma 2, c.p. nei soli casi di imperizia derivante da un lieve errore esecutivo di linee guida adeguate alle specificità del caso concreto.
Infatti, è stato formulato il seguente principio di diritto:
“L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:
1. se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; 2. se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 3. se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto: 4. se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni, di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico”.