Vai alla home page
 
rescrizione ossigeno liquido e concentratori
accesso a sispc
convegni medici
dpc
dpc
dpc
dpc
dpc
screening K polmonare
piani terapeutici
LINK DIRETTI AI CERTIFICATI INPS
CEDOLINO E VARIAZIONI ASSISTITI
  Notizie   
 
 
Pagina facebook

vai alla pagina facebook
 
Toscana: aggiornamento e ricodifica delle malattie rare

Inserito il 16 settembre 2017 alle 22:03:00 da fimmg1957. IT - Professione


Attuazione da parte della Regione Toscana del DPCM 12.1.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del D. L. 30.12.1992, n. 502.

DELIBERA GIUNTA REGIONALE TOSCANA 504 del 15 maggio 2017 (BURT 21 del 24 maggio 2017 pagina 103-144)

Pisa, 12 settembre 2017


OGGETTO: DPCM del 12 gennaio 2017- DPCM del 12 Gennaio 2017 (pubblicato in G.U. il 18 Marzo 2017-Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza –
All.8 bis ELENCO MALATTIE E CONDIZIONI CRONICHE E INVALIDANTI e All.7 ELENCO MALATTIE RARE ESENTATE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO

Si comunica che a fronte della Delibera GRT 962 del 13 settembre 2017 allegata alla presente circolare, la RT ha recepito quanto indicato negli allegati 7 e 8bis del DPCM del 12 gennaio 2017 di cui all’ oggetto.

L’aggiornamento della malattie rare effettuato, ha comportato una revisione dei data base afferenti i numerosi applicativi Aziendali in uso.

La data di riferimento a partire dalla quale tale delibera diventa esecutiva per il riconoscimento delle nuove esenzioni è il 15 settembre .
Alcuni applicativi di valenza regionale (ADIBA , CUP 2.0 e Sire3) saranno aggiornati direttamente da Estar in due momenti:
- entro il 15 settembre i sw verranno aggiornati con le nuove codifiche,
- entro il 30 settembre verrà completata la mappatura

Per quanto riguarda i restanti applicativi aziendali (Laboratorio e First Aid ) Estar dovrà prendere contatti con le Sw house di riferimento.
Nel caso in cui, visti i tempi di adeguamento molto stretti , non si riesca a rispettare il termine previsto per l’adeguamento, sarà necessario che
gli amministratori aziendali di sistema intervengano manualmente

Estar fornirà inoltre entro il 30 settembre l’ elenco degli assistiti ai quali l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest dovrà inviare un nuovo attestato. Questo non vale per la ex Asl5
(dove ADIBA non è ancora operativo) che dovrà estrarli ed inviarli autonomamente.

Gli elenchi trasmessi da Estar, verranno inviati ai responsabili di zona affinchè questi diano disposizione agli operatori del Front office, che accedono ad ADIBA , di stampare i nuovi attestati. L’intervallo temporale concordato con la Regione per l’invio ai pazienti di competenza territoriale va dal 2 dal 9 ottobre
Per la ex Asl 5 l’elenco degli utenti per i quali dovrà essere stampato e trasmesso nuovo attestato verranno inviati ai responsabili di zona dall’ Ufficio gestione agende della UOSD CUP

Per quanto riguarda gli MMG ed i PdF la Regione Toscana trasmetterà alle software house in accordo con ESTAR, gli aggiornamenti necessari nei tempi utili.

La Regione Toscana ha inoltre disposto:

- I Medici specialistici aziendali autorizzati al rilascio delle certificazioni sul Registro on line RMRT, dovranno verificare gli utenti in carico interessati dalle patologi/e afferenti rimappate, una volta che queste ultime saranno presenti sul sistema


o Nel caso di pazienti extra regionali: i centri RTMR, dovranno inoltrare quanto prima il certificato diagnostico a domicilio dei pazienti attualmente in carico con lettera accompagnatoria che invita a recarsi alla propria ASL a ritirare il nuovo attestato di esenzione.
o Nel caso di pazienti intraregionali con patologie che risultano tra le afferenti rimappate, i centri RTMR che li hanno in carico attualmente dovranno stampare i nuovi certificati diagnostici e inviarli al domicilio dei pazienti in carico con lettera accompagnatoria, nella quale si invita l’utente a recarsi alla propria ASL per ritirare il nuovo attestato di esenzione presentando il nuovo certificato fornendo al contempo il numero verde del Centro di Ascolto (800880101) per eventuale supporto informativo
Per i pazienti con patologie che risultano tra le patologie rimappate, al primo contatto con il paziente, i centri RTMR dovranno stampare nuovo certificato con codice/nome corretto, verificando se il paziente ha già ricevuto attestato di esenzione. In caso negativo si invita l’utente a recarsi alla propria ASL per ritirare il nuovo attestato di esenzione presentando il nuovo certificato, fornendo al contempo il numero verde del Centro di Ascolto (800880101) per eventuale supporto informativo.

- Il Termine ultimo per rilascio attestati esenzione codici cessati è il 14 settembre

- Non sarà possibile prescrivere in automatico con vecchi codici dal 15 settembre
Eccezioni:
o prescrizioni a mano (saranno accettate comunque se effettuate entro 31/10/2017 )
o MMG/PLS possibili (saranno accettate comunque se effettuate entro 31/10/2017 )

- Non vengono previsti termini di validità per le prescrizioni effettuate con codici cessati prima del 15 settembre sia ai fini della prenotazione che della erogazione delle prestazioni e pertanto sarà valida l’esenzione riportata nella prescrizione se effettuata entro il 15 settembre (con proroga al 30 ottobre) – Pertanto i codici cessati diventano chiusi per rilascio e prescrizione ma dovranno rimanere aperti per utilizzo (attenzione a criticità perché alcuni applicativi non gestiscono storicizzazione)
- Validità attestato di esenzione: per le patologie dove è previsto il rinnovo dopo 5 anni o la riconferma dopo 12 mesi si concorda che per i casi già presenti in anagrafica sanitaria la durata decorrerà dal 15/09/2017.





Direttore UOSD Anagrafe,Stranieri, Assistenza Estero
Dott.ssa Maria Gabriella Scarselli


LA GIUNTA REGIONALE


Visti:
• il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in
• materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
• il DM 22.7.1996 “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del SSN e relative tariffe”;
• la DGR 229/1997 recante “Approvazione nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio”, e le successive modifiche ed integrazioni; che individua il livello di assistenza della specialistica ambulatoriale;
• il DM Sanità 329/1999 “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 29 aprile 1998, n. 124”;
• il DM Sanità 279/2001 “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124”;


Visto il DPCM 12.1.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del D. L. 30.12.1992, n. 502”, pubblicato nella G.U. n. 65 del 18.3.2017 ed entrato in vigore il 19.3.2017;

Preso atto che con il citato DPCM sono stati approvati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), cioè il complesso delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale assicura attraverso le risorse finanziarie pubbliche e l’eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito;

Preso atto che detto DPCM, all'art. 64 "Norme finali e transitorie":
• demanda a successivi appositi accordi, da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie Autonome su proposta del Ministro della Salute, la definizione dei criteri uniformi per l'individuazione di limiti e modalità di erogazione di alcune prestazioni;
• prevede tempistiche diverse per l'entrata in vigore di alcune disposizioni in materia di assistenza specialistica e di assistenza protesica;

Evidenziato in particolare che, con riferimento alle malattie croniche e invalidanti:
• l’art. 53 del DPCM 12.1.2017 prevede che le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti individuate dal relativo allegato 8 abbiano diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie indicate dal medesimo;
• ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 64:
• le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale (articoli 15 e 16 e relativi allegati 4, 4A, 4B, 4C, 4D) entreranno in vigore dalla data di pubblicazione di un successivo decreto del Ministro della Salute, di concerto con il MEF, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni;
• fino all'entrata in vigore delle suddette disposizioni, l'elenco delle malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all'esenzione è contenuto nell'allegato 8-bis;

Evidenziato inoltre che, con riferimento alle malattie rare:
• l’art. 52 del DPCM 12.1.2017 prevede che le persone affette dalle malattie rare indicate nel relativo allegato 7 abbiano diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria;
• ai sensi della disciplina transitoria di cui al successivo art. 64:
• le disposizioni di cui all’art. 52 e all'allegato 7 entreranno in vigore dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero dal15.09.2017);
• entro tale data le Regioni adeguano le Reti regionali per le malattie rare con l'individuazione dei relativi Presidi e i Registri regionali;

Preso atto che, a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 12.1.2017:
• sono state introdotte nuove malattie croniche e invalidanti esenti;
• alcune malattie rare esenti sono diventate croniche esenti;
• dal 15.09.2017 verranno introdotte nuove malattie rare esenti e alcune malattie croniche e invalidanti esenti diventeranno rare esenti;
• alcune patologie in precedenza esenti non sono più considerate tali;
• alcuni codici e descrizioni di patologie sono stati modificati;

Vista la DGR n. 504/2017 con la quale si è proceduto a:
1. dare attuazione all'allegato 8 bis del DPCM 12.1.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 - Supplemento Ordinario n. 15;
2. approvare l’elenco delle Patologie croniche ed invalidanti di cui al punto 1, integrato con le ulteriori prestazioni correlate alle medesime Patologie previste dagli specifici atti regionali;
3. mantenere la patologia “Miastenia grave” nell’ambito delle Patologie croniche ed invalidanti fino all’entrata in vigore del nuovo elenco delle malattie rare (15.9.2017)secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 64 del sopracitato DPCM del 12.1.2017;
4. confermare la patologia “Sclerosi sistemica” (codice regionale RM0120) nella classificazione tra le malattie rare escludendola dal novero delle Patologie croniche ed invalidanti;
5. prevedere il passaggio delle Malattie rare “Celiachia”, “Sindrome di Down”, “Sindrome di Klinefelter” e “Connettiviti indifferenziate” nell’elenco delle Patologie croniche ed invalidanti per le esenzioni di nuovo rilascio, mantenendo le suddette patologie nell’ambito delle Malattie rare, per i pazienti già titolari della relativa esenzione;
6. confermare, in regime di esenzione, le indagini genetiche relative alla diagnosi patologia della celiachia, estendendole, oltre che per l'assistito, anche per i familiari di primo grado;

Considerato inoltre che con la DGR 90/2009 “Malattie rare. Disposizioni per l'ampliamento dei livelli di assistenza e l'aggiornamento della rete dei presidi”, si è provveduto a:
1. ampliare il livello regionale di assistenza, nelle more dell’approvazione del DPCM di cui in narrativa, integrando l’elenco delle malattie rare di cui alla delibera G.R. 1017/2004, già previste nel DM 279/2001, sulla base dell’elenco riportato nell’allegato A (della DGR 90/2009), parte integrante del presente atto;
2. garantire ai residenti toscani l’accesso, in regime di esenzione dalla partecipazione al costo, alle prestazioni sanitarie, incluse nei livelli essenziali di assistenza, efficaci ed appropriate per l’accertamento, il trattamento ed il monitoraggio delle malattie di cui all’allegato A, nonché per le eventuali indagini genetiche sui familiari dell’assistito;
3. individuare per ognuna delle patologie di cui all’allegato A (della DGR 90/2009) la rete dei presidi e delle strutture di coordinamento, in modo da garantire un’adeguata strutturazione dei percorsi diagnostico-terapeutici;

Ritenuto opportuno ai fini dell’adozione dell’elenco di patologie rare di cui all’allegato 7 del citato DPCM che risulta più ampio rispetto all’elenco di di cui alla DGR 90/2009:
• revocare l’elenco di cui alla DGR 90/2009;
• procedere alla verifica dei cambiamenti da apportare ai codici e alle descrizioni di patologia presenti nella DGR 90/2009 ma che risultano modificati nel nuovo elenco aggiornato di cui al citato DPCM;
• procedere ad un nuovo aggiornamento della rete toscana dei presidi e dei loro ruoli nei percorsi assistenziali per le malattie rare secondo l’elenco di cui all’allegato 7 del DPCM citato;

Vista la DGR n. 176/2017 con la quale si è provveduto a:
1. ridefinire, come di seguito specificato, le modalità di aggiornamento della rete e di rilascio della modulistica dedicata alla certificazione diagnostica necessaria per il rilascio dell’attestato di esenzione per malattia rara nonché dedicata alla redazione del piano terapeutico al fine di:
• garantire che la certificazione diagnostica e il piano terapeutico siano rilasciati dai presidi a questo scopo individuati dalla Regione ai sensi del DM 279/2001;
• consentire ai presidi della rete regionale delle malattie rare di intercettare tutti i soggetti con diagnosi di malattia rara e assicurare il corretto completamento del Registro Toscano delle Malattie Rare;
2. garantire il continuo aggiornamento della rete dei presidi e dei loro ruoli nei percorsi assistenziali per le malattie rare direttamente nel data-base del Registro Toscano delle Malattie Rare (RTMR) da parte dei Centri di Competenza Regionale per le Malattie Rare (CCRMR) e, nelle more della loro costituzione, da parte delle strutture del gruppo “Coordinamento regionale per le malattie rare” di cui all'allegato 3 del decreto dirigenziale 6279/2014 e successive modifiche e aggiornamenti;
3. vincolare il rilascio, da parte delle Aziende sanitarie competenti, degli attestati di esenzione e l'erogazione del piano terapeutico alla presentazione del modulo emesso per il tramite del Registro Toscano Malattie Rare (RTMR), previa compilazione della diagnosi e/o e del piano terapeutico da parte dei presidi della rete toscana malattie rare presenti nel data base del RTMR e con ruoli riconosciuti per la stesura della certificazione diagnostica e/o del piano terapeutico;
4. assicurare alle aziende un periodo di non oltre 3 mesi dalla data del presente atto per adeguarsi alle modalità di rilascio della certificazione diagnostica, del piano terapeutico e dell'attestato di esenzione dopodiché non potranno essere più accettati certificazioni diagnostiche e piani terapeutici rilasciati dai presidi della Regione Toscana su modulistica diversa da quella emessa per il tramite del Registro Toscano Malattie Rare;
5. stabilire che la presentazione della modulistica emessa per il tramite del Registro Toscano Malattie Rare è vincolante solo per i presidi del Servizio Sanitario della Regione Toscana;

Accertato che ai sensi della sopra citata DGR 176/2017, il Coordinamento Regionale per le malattie rare ha provveduto ad aggiornare la rete toscana dei presidi e dei loro ruoli nei percorsi assistenziali per le malattie rare di cui all'allegato 7 del DPCM 12.1.2017 direttamente nel data-base del Registro Toscano delle Malattie Rare (RTMR) al fine di dare concreta applicazione alle suddette norme salvaguardando nel contempo il diritto all’esenzione dei cittadini, nelle more della piena vigenza del DPCM sopra citato;

Ritenuto pertanto di dare attuazione al DPCM 12.1.2017 attraverso le disposizioni di cui al presente atto, all’Allegato 1 “Aggiornamento esenzioni malattie rare” e all’Allegato 2 “Elenco malattie rare” parti integranti e sostanziali dello stesso, con riferimento a:
• l’introduzione di nuove malattie rare esenti;
• la revoca dell’esenzione per alcune patologie rare;
• la modifica di alcuni codici di esenzione e delle descrizioni di patologia sulla base dell’elenco aggiornato di cui all’allegato 7 del citato DPCM;
• l’aggiornamento, sulla base della DGR 176/2017 e del DPCM citato, della rete regionale per le malattie rare per il tramite del Coordinamento regionale delle malattie rare così come riportata nel data base dal Registro Toscano Malattie Rare e pubblicata nel sito www.malattierare.toscana.it;

Preso atto della necessità di garantire l’aggiornamento delle piattaforme informatiche interessate, a partire dai sistemi software gestionali a supporto del processo di rilascio delle esenzioni e di gestione del ciclo prescrittivo, ovvero prescrizione, prenotazione, accettazione, entro e non oltre il 15.9.2017;

Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti sia l'attuazione delle disposizioni ad oggi non ancora regolamentate a livello nazionale sia l’approvazione di eventuali ulteriori disposizioni relative al recepimento dei nuovi livelli essenziali di assistenza;

Ritenuto di demandare alla Direzione della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale l'adozione di ulteriori indicazione applicative di dettaglio rispetto ai necessari adeguamenti delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

Richiamati:
• il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, nr. 502, recante: "Riordino della disciplina in
• materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
• il DM 22.7.1996 “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del SSN e relative tariffe”;
• la DGR 229/1997 recante “Approvazione nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di diagnostica strumentale e di laboratorio” e le successive modifiche ed integrazioni; che individua il livello di assistenza della specialistica ambulatoriale;
• il DM Sanità 329/1999 “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 29 aprile 1998, n. 124”;
• il DM Sanità 279/2001 “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124”;
• il DM 9.12.2015 “Condizioni di erogabilita' e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del SSN”;


A voti unanimi

DELIBERA

1. di dare attuazione al DPCM 12.1.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del D. L. 30.12.1992, n. 502” approvando le disposizioni di cui al presente atto, all’Allegato 1 “Aggiornamento esenzioni malattie rare” e all’Allegato 2 “Elenco malattie rare” parti integranti e sostanziali dello stesso, con riferimento a:
• l’introduzione di nuove malattie rare esenti;
• la revoca dell’esenzione per alcune patologie rare;
• la modifica di alcuni codici di esenzione e delle descrizioni di patologia sulla base dell’elenco aggiornato di cui all’allegato 7 del citato DPCM;
• l’aggiornamento, sulla base della DGR 176/2017 e del DPCM citato, della rete regionale per le malattie rare per il tramite del Coordinamento regionale delle malattie rare così come riportata nel data base dal Registro Toscano Malattie Rare e pubblicata nel sito www.malattierare.toscana.it;

2. di impegnare ESTAR a garantire l’aggiornamento delle piattaforme informatiche interessate, a partire dai sistemi software gestionali a supporto del processo di rilascio delle esenzioni e di gestione del ciclo prescrittivo, ovvero prescrizione, prenotazione, accettazione, entro e non oltre il 15.9.2017;

3. di dare mandato alle Aziende Sanitarie Locali di attivare idonei strumenti di informazione nei confronti dei cittadini sul contenuto del presente atto;

4. di demandare a successivi provvedimenti sia l'attuazione delle disposizioni ad oggi non ancora regolamentate a livello nazionale sia l’approvazione di eventuali ulteriori disposizioni relative al recepimento dei nuovi livelli essenziali di assistenza;

5. di demandare alla Direzione della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale l'adozione di ulteriori indicazioni applicative di dettaglio rispetto ai necessari adeguamenti delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23/2007.


SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Davide Barretta
Il Dirigente responsabile
MARIA TERESA MECHI



Il Direttore
MONICA PIOVI

Allegato 1 “Aggiornamento esenzioni malattie rare”


A) Premessa

Il DM 279/2001 ha disciplinato per la prima volta in Italia l’assistenza relativa alle malattie rare riportando in allegato l'elenco di quelle per le quali veniva essere riconosciuto il diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo, per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria e l'indicazione dei sinonimi di uso più frequente delle malattie individuate.
Nell’art 2 del DM si istituiva la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, costituita da “ presidi accreditati, appositamente individuati dalle regioni tra quelli in possesso di documentata esperienza in attività diagnostica o terapeutica specifica per le malattie o per i gruppi di malattie rare, nonché di idonea dotazione di strutture di supporto e di servizi complementari, ivi inclusi, per le malattie che lo richiedono, servizi per l'emergenza e per la diagnostica biochimica e genetico - molecolare.”
L’art 6 del DM precisa che l’assistito riconosciuto esente ha diritto alle prestazioni di assistenza sanitaria, prescritte con le modalità previste dalla normativa vigente, incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA), efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della malattia dalla quale è affetto e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Inoltre, secondo l’art. 5, qualora necessarie ai fini della diagnosi di malattia rara di origine ereditaria, le indagini genetiche sui familiari dell'assistito sono assicurate in esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa.
La Regione Toscana con la DGR 90/2009 ha ampliato l’elenco delle malattie rare integrando l’elenco già presente nel DM 279/2001, garantendo ai residenti toscani l’accesso al regime di esenzione della partecipazione al costo per le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza anche in riferimento alle patologie dell’elenco aggiuntivo sulla base dell’elenco che era stato condiviso da tutte le Regioni e le Province autonome, nella proposta di DPCM recante “Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza”, così come risulta dall’atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 90/CSR del 20 marzo 2008.
Il sistema regionale toscano delle malattie rare, attivato a seguito del DM 279/2001, è articolato su una rete di presidi specialistici per specifiche malattie rare. Il gruppo di Coordinamento regionale riunisce le strutture di coordinamento della rete dei presidi per gruppi omogenei di patologie, il Registro Toscano Malattie Rare e il Forum delle associazioni toscane malattie rare.
Dal 2004 la Regione Toscana, per il tramite del Coordinamento Regionale Malattie Rare ha aggiornato la rete con una serie di atti. Il Registro Toscano delle Malattie Rare (di seguito denominato RTMR), si è configurato sempre più uno strumento non solo di rilevazione epidemiologica, ma anche come necessario supporto alla programmazione sanitaria e al funzionamento della rete. Infatti gli aggiornamenti della rete dei presidi e dei relativi ruoli che si sono susseguiti negli anni si sono basati sull’esame della casistica inserita in RTMR.
Con la recente DGR 176/2017 si è provveduto a ridefinire le modalità di aggiornamento della rete e di rilascio della modulistica dedicata alla certificazione diagnostica necessaria per il rilascio dell’attestato di esenzione per malattia rara nonché dedicata alla redazione del piano terapeutico al fine di:
1. garantire che la certificazione diagnostica e il piano terapeutico siano rilasciati dai presidi a questo scopo individuati dalla Regione ai sensi del DM 279/2001;
2. consentire ai presidi della rete regionale delle malattie rare di intercettare tutti i soggetti con diagnosi di malattia rara e assicurare il corretto completamento di RTMR;
3. garantire il continuo aggiornamento della rete dei presidi e dei loro ruoli nei percorsi assistenziali per le malattie rare direttamente nel data-base di RTMR da parte del gruppo “Coordinamento regionale per le malattie rare”.
Gli attestati di esenzione e l'erogazione del piano terapeutico sono vincolati alla presentazione del modulo emesso per il tramite di RTMR, previa compilazione della diagnosi e/o del piano terapeutico da parte dei presidi della rete toscana malattie rare presenti nel data base di RTMR.
Sono abilitati a compilare on line la modulistica esclusivamente i presidi con ruoli riconosciuti per la stesura della certificazione diagnostica e/o del piano terapeutico per le malattie rare, pertanto il sistema di certificazione e redazione di piani terapeutici con protocollo di RTMR consente di garantire che i certificati diagnostici e piani terapeutici siano emessi solo dai presidi della rete regionale malattie rare.
Per sopperire ad eventuali situazioni di momentaneo malfunzionamento per criticità tecniche della rete informatizzata è stata predisposta una procedura di emergenza mediante una specifica modulistica che può esse compilata manualmente, la cui attivazione viene tracciata dal sistema. Al di fuori di questa eccezione, non saranno più accettati certificazioni diagnostiche e piani terapeutici rilasciati dai presidi della Regione Toscana su modulistica diversa da quella emessa per il tramite del Registro Toscano Malattie Rare.
Dato che ogni Regione ha disciplinato autonomamente la propria modulistica, la presentazione della modulistica emessa per il tramite del Registro Toscano Malattie Rare è ovviamente vincolante solo per i presidi del Servizio Sanitario della Regione Toscana. La modulistica proveniente dalle altre Regioni per essere accettata dalle strutture toscane deve comunque riportare il riferimento del presidio come presidio della rete regionale malattie rare, il nome della patologia rara e il codice di esenzione relativo.
Il nuovo sistema consente inoltre un aggiornamento continuo della rete da parte del Coordinamento Regionale Malattie Rare sul data base del Registro. La rete viene pubblicata direttamente sul sito www.malattierare.toscana.it costantemente aggiornato a cura del Registro Toscano Malattie Rare


B) Modifiche introdotte dal DPCM 12.1.2017 per il sistema di esenzioni relativo alle malattie rare.

Secondo l’art. 52 del DPCM 12.1.2017, “le persone affette dalle malattie rare indicate nell'allegato 7 al presente decreto hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria”
Inoltre ai sensi dell’art. 13, “Agli assistiti affetti da malattia diabetica o dalle malattie rare di cui allegato 3 al presente decreto, sono garantite le prestazioni che comportano l'erogazione dei presidi indicati nel nomenclatore di cui al medesimo allegato 3. Le Regioni e le Province autonome disciplinano le modalità di accertamento del diritto alle prestazioni, le modalità di fornitura dei prodotti e i quantitativi massimi concedibili sulla base del fabbisogno determinato in funzione del livello di gravità della malattia, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni”.
L’art. 64 inserisce quanto segue tra le norme finali e transitorie:
• “Con successivi appositi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute sono fissati criteri uniformi per la individuazione di limiti e modalità di erogazione delle prestazioni che il presente decreto demanda alle regioni e alle province autonome.
• Le disposizioni in materia di malattie rare di cui all'art. 52 e all'allegato 7 entrano in vigore dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; entro tale data le regioni e le provincie autonome adeguano le Reti regionali per le malattie rare con l'individuazione dei relativi Presidi e i Registri regionali.
• Le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Fino all'entrata in vigore delle suddette disposizioni, l'elenco delle malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all'esenzione e' contenuto nell'allegato 8‐bis.”

Per quanto riguarda l’allegato 8bis del DPCM 12.1.2017, con la recente DGR 504/2017 si è proceduto quindi nel frattempo a:
• darne attuazione approvando l’elenco delle Patologie croniche ed invalidanti, integrato con le ulteriori prestazioni correlate alle medesime Patologie previste dagli specifici atti regionali;
• mantenere la patologia “Miastenia grave” nell’ambito delle Patologie croniche ed invalidanti fino all’entrata in vigore del nuovo elenco delle malattie rare (15.9.2017) secondo quanto previsto all’art. 64 del sopracitato DPCM del 12.1.2017;
• confermare la patologia “Sclerosi sistemica” (codice RM0120 di cui alla DGR 90/2009) nella classificazione delle malattie rare escludendola dal novero delle Patologie croniche ed invalidanti;
• prevedere il passaggio delle Malattie rare “Celiachia”, “Dermatite Erpetiforme” , “Sindrome di Down”, “Sindrome di Klinefelter” e “Connettiviti indifferenziate” nell’elenco delle Patologie croniche ed invalidanti per le esenzioni di nuovo rilascio, mantenendo le suddette patologie nell’ambito delle Malattie rare, per i pazienti già titolari della relativa esenzione fino all’entrata in vigore del nuovo elenco delle malattie rare (15.9.2017) ;
• confermare, in regime di esenzione, le indagini genetiche relative alla diagnosi di patologia per celiachia e dermatite erpetiforme, estendendole, oltre che per l'assistito, anche per i familiari di primo grado.

Per quanto riguarda le malattie rare il documento di cui all’allegato 2 del presente atto, elaborato a cura di RTMR nell’ambito del Coordinamento Regionale Malattie Rare, riporta tutte le modifiche che intervengono, nell’ambito delle malattie rare, a seguito dell’entrata in vigore dell’Allegato 7 del DPCM 12.1.2017 (compresi cambiamenti di codice e/o denominazioni). Detto documento è reso disponibile sul sito regionale www.malattierare.toscana.it

Si rimanda a circolari informative della Direzione Diritti di Cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana la diffusione di eventuali indicazioni, precisazioni e integrazioni in merito alla codifica di ulteriori patologie come afferenti/esempi relativamente ai codici di cui all’allegato 2 del presente atto. Tali indicazioni/precisazioni elaborate a cura del Coordinamento regionale per le malattie rare saranno anche inserite direttamente sul data base del Registro Toscano Malattie rare e pubblicate sul sito sul sito regionale www.malattierare.toscana.it

Si evidenziano di seguito le principali modifiche:

1. Introduzione di nuovi codici per nuove malattie
Dal 15.9.2017 saranno attivabili i nuovi codici riportati in allegato 2.


2. Cessazione di codice/malattia e/o afferente corrispondente
Patologie indicate nell’Allegato 1 al DM 279/2001 ma non più presenti né nell’Allegato 7 né nell’Allegato 8 al DPCM 12/01/2017 (tali patologie non saranno più considerate rare esenti e i relativi codici non saranno più attivi):
• RG0040 Kawasaki sindrome di
Il quadro clinico di questa malattia è prevalentemente acuto.
Le eventuali complicanze a lungo termine potrebbero trovare tutela nell’ambito delle malattie croniche esenti (Allegato 8 al DPCM 12/01/2017), a seguito di valutazione da parte del medico specialista.
• RP0050 Apnea infantile
La denominazione di tale patologia è stata considerata impropria, in quanto può essere estesa a condizioni non sempre riconducibili a malattie rare.Gli specialisti di riferimento potranno valutare l’eventuale attribuzione del codice RHG011 “Sindromi gravi ed invalidanti con ipoventilazione centrale congenita”.
• Glucosio 6-fosfato deidrogenasi deficit di
Condizione afferente al gruppo delle “Anemie Ereditarie” RDG010 nell’Allegato 1 al DM 279/2001. La condizione viene esplicitamente esclusa nell’Allegato 7 al DPCM 12.1.2017. (NB: il codice RDG010 però rimane attivo come Anemie Ereditarie e le altre patologie afferenti).

In data 15.9.2017 le esenzioni per le suddette patologie verranno chiuse.

3. Cambiamento esenzione da malattia rara a malattia cronica e viceversa
• La malattia Miastenia grave, già cronica esente (precedente codice 034) è stata spostata nell’elenco aggiornato delle malattie rare come Miastenia gravis (condizione afferente al nuovo codice di gruppo “Sindromi miasteniche congenite e disimmuni”) con codice di esenzione RFG101. In data 15.9.2017 verranno effettuate le transcodifiche automatiche dei codici relativamente alle suddette patologie, fatte salve eventuali successive rivalutazioni diagnostiche effettuate, al primo accesso, dagli specialisti dei presidi di rete individuati per la presa in carico della patologia.
• Alcun malattie rare esenti ai sensi del DM 279/2001 sono state spostate nell’elenco aggiornato delle malattie croniche esenti (vd anche DGR 504/2017 e allegati 8bis e 8 al DPCM 12/01/2017) mutando il precedente codice di esenzione per malattia rara in nuovo codice di esenzione per malattia cronica e invalidante come di seguito specificato:
RI0060 Sprue celiaca da RI0060 a Malattia celiaca 059
Dermatite erpetiforme da RL0020 a Malattia celiaca 059
Connettiviti indifferenziate da RMG010 a Connettiviti indifferenziate 067
Sindrome di Down da RN0660 a Sindrome di Down 065
Sindrome di Klinefelter da RN0690 a Sindrome di Klinefelter 066
Il 15.9.2017 verrà effettuata una transcodifica automatica dei sopra elencati codici di esenzione.

4. Cessazioni di codice per malattie ex DM 279/2001 che assumono un altro codice
Codici di esenzione indicati nell’Allegato 1 al DM 279/2001 ma non più presenti nell’Allegato 7 al DPCM 12/01/2017 (tali codici non saranno più attivi):
• RC0140 Waldman malattia di
La denominazione di tale patologia è stata considerata impropria, in quanto sinonimo di “Linfangectasia intestinale” il cui codice (RI0080) è invece confermato. Verrà effettuata una transcodifica automatica del codice RC0140 nel codice RI0080. A seguito della transcodifica non sarà più possibile attribuire il codice RC0140.
• RN0080 Disautonomia familiare
Il codice RN0080 non è più presente nell’Allegato 7 al DPCM 12.1.2017, tuttavia la
condizione “Disautonomia familiare” viene inserita tra le malattie afferenti al
gruppo delle “Neuropatie ereditarie” (codice RFG060).
• RC0030 Reifenstein sindrome di
Il codice non è più presente nell’Allegato 7 al DPCM 12.1.2017, tuttavia la condizione “Reifenstein sindrome di”, il cui nome è stato transcodificato in “Sindrome da insensibilità parziale agli androgeni”, viene inserita tra le malattie afferenti al gruppo dei “Difetti dello sviluppo sessuale con ambiguità dei genitali e/o discordanza cariotipo/sviluppo gonadico e/o fenotipo” (codice RNG262).
• RN1090 Schinzel-Giedion sindrome di
Il codice non è più presente nell’Allegato 7 al DPCM 12.1.2017, tuttavia la condizione viene inserita tra le malattie afferenti al gruppo delle “Sindromi malformative congenite gravi ed invalidanti con alterazione della faccia come segno principale” (codice RNG121).
• RN0990 Moebius sindrome di
Il codice non è più presente nell’Allegato 7 al DPCM 12.1.2017, tuttavia la condizione viene inserita tra le malattie afferenti al gruppo delle “Sindromi malformative congenite gravi ed invalidanti con alterazione della faccia come segno principale” (codice RNG121).

5. Cessazioni di codice per malattie ex DGR 90/2009 che assumono un altro codice
Si rimanda al tabulato di cui all’allegato 2 per le relative note di specifica dei cambiamenti apportati nonché alle successive integrazioni che saranno fornite come sopra specificato .

6. Spostamenti di codice per malattie e/o afferenti
Si rimanda al tabulato di cui all’allegato 2 per le relative note di specifica dei cambiamenti apportati nonché alle successive integrazioni che saranno fornite come sopra specificato.

7. Accorpamenti di malattie e/o afferenti
Si rimanda al tabulato di cui all’allegato 2 per le relative note di specifica dei cambiamenti apportati nonché alle successive integrazioni che saranno fornite come sopra specificato .

A seguito del presente atto verranno effettuate tutte le cessazioni e le transcodifiche automatiche dei codici relativamente alle patologie presenti nei data base dei flussi regionali per anagrafe/esenzioni.

Ulteriori integrazioni alle codifiche e ulteriori transcodifiche saranno effettuate anche a seguito di indicazioni e precisazioni in merito alle patologie afferenti relativamente ai codici di cui all’allegato 2 del presente atto, fornite dalla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale ed elaborate a cura del Coordinamento regionale per le malattie rare nonché inserite direttamente sul data base del Registro Toscano Malattie Rare.

Sulla base delle indicazioni e precisazioni fornite a cura della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale della Regione Toscana, in attuazione al presente atto, le Aziende Sanitarie sono chiamate a fornire le informazioni utili ai pazienti affetti dalle patologie interessate dalle modifiche apportate dal DPCM 12.1.2017 e a consegnare i nuovi attestati di esenzione.

Le Aziende sedi di presidi della rete regionale toscana malattie rare, aggiornata si sensi della DGR 176/2017 e del DPCM 12.1.2017, provvedono a:
• comunicare agli specialisti i contenuti del presente atto e le specifiche modalità di applicazione ai fini della corretta gestione dei pazienti in carico e della consegna dei nuovi certificati diagnostici.
• fornire le informazioni utili ai pazienti in carico per le patologie interessate dalle modifiche apportate dal DPCM 12.1.2017
• consegnare i nuovi certificati diagnostici / piani terapuetici secondo le indicazioni di cui alla DGR 176/2017 e gli aggiornamenti disposti dal presente atto in attuazione del DPCM 12.1.2017.

Le Aziende Sanitarie Locali provvedono a comunicare ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta i contenuti del presente atto e le specifiche modalità di applicazione ai fini della corretta gestione dei pazienti in carico.

Si annota inoltre che nel DPCM 12.1.2017 per le seguenti malattie rare è stato stabilito un periodo di validità del codice di esenzione:
Malattia Rara Validità dell’attestato di esenzione
RB0010 Wilms, tumore di 5 anni(rinnovabile)
RB0020 Retinoblastoma 5 anni(rinnovabile)
RC0040 Pubertà precoce idiopatica 5 anni(rinnovabile)
RH0011 Sarcoidosi da riconfermare dopo i primi 12 mesi, solo per le forme persistenti
Si stabilisce che per i casi già presenti in anagrafica sanitaria:
• la durata di 5 anni decorrerà dal 15.9.2017 (con scadenza al 15.9.2022);
• la durata di 12 mesi decorrerà dal 15.9.2017 (con scadenza al 15.9.2018).

L’esenzione potrà essere rinnovata a seguito della rivalutazione dello specialista attivo in un Presidio della rete malattie rare riconosciuto per la malattia.


C) Periodo transitorio

La tempistica di entrata in vigore delle varie disposizioni del DPCM e le abrogazioni previste nell’articolato comportano problemi di transizione tra i diversi regimi erogativi.
Si ritiene perciò opportuno che le procedure di riconoscimento del diritto agli utenti siano gestite all’insegna della semplificazione ed in modo da evitare disagi all’utenza e di prevenire la moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie.
Si precisa a tal fine che nei casi in cui tra la data dell’impegnativa e quella dell’erogazione vi sia una modifica della disciplina, si dispone, in conformità all’orientamento fino ad ora seguito dal Ministero della Salute, che si applichi il regime erogativo vigente alla data della prescrizione.
Pertanto, le prestazioni non più previste in esenzione dai nuovi LEA saranno erogate in esenzione se prescritte con impegnativa avente data anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni o degli allegati del DPCM.
Considerando che nella prima fase attuativa del DPCM 12.1.2017, è possibile che si verifichino errori di codifica da parte dei prescrittori nell’eventualità di ricette scritte a mano, si forniscono inoltre le indicazioni operative come di seguito riportato.
Le eventuali impegnative cartacee, compilate a mano dal medico, avente data successiva all’entrata in vigore delle disposizioni o degli allegati del DPCM, che riportino l’indicazione del vecchio codice di esenzione, saranno accettate dagli erogatori, purché:
• abbiano una data di prescrizione non successiva al 31.10.2017;
• vengano erogate esclusivamente le prestazioni previste dai LEA in vigore.


Allegato 2 "Elenco malattie rare"

http://www.fimmgpisa.org/downloads/Allegato2malattierare.pdf/


Allegato 2 "Elenco patologie croniche ed invalidanti e prestazioni concesse"

http://www.fimmgpisa.org/downloads/DGRT_504_2017.pdf/


Letto : 1420 | TORNA INDIETRO | Stampa la notizia | Stampa la notizia in pdf | Informa un amico
 
Sede
News sanitarie
 
Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7 | 2024 © FIMMG-Pisa |  Contattami  |  Versione stampabile   | Feed  | 
ore 21:01 | 2433089 accessi | utenti in linea: 2162