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Certificato di malattia cartaceo solo per corpi armati dello Stato e VdF

Inserito il 15 dicembre 2012 alle 19:27:00 da fimmg1957. IT - Professione


Il cosiddetto decreto sviluppo bis, recentemente approvato dal Parlamento, ha limitato la lista dei soggetti esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica del certificato di malattia.

Dall'obbligo della trasmissione telematica di malattia erano eslcuse varie categorie di dipendenti della Pubblica Amministrazione, in regime di diritto pubblico, disciplinate da propri ordinamenti quali:

- Magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- Avvocati e procuratori dello Stato;
- Professori e ricercatori universitari;
- Personale della carriera diplomatica;
- Personale della carriera prefettizia;
- Personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR);
- Personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
- Personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- Personale militare;
- Forze di polizia di Stato;
- Personale della carriera dirigenziale e direttiva penitenziaria;
- Personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale deivigili del fuoco, esclusi il personale volontario e il personale volontario di leva.


L' ARTICOLO 7 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 come modificato dalla legge di conversione, - relativo TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE CERTIFICAZIONI DI MALATTIA NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO recita:

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

1-bis. All’articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


le variazioni apportate dalla legge di conversione al decreto sviluppo bis

http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=34

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