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Trasmissione certificati e ricette: al medico sanzioni in caso di dolo o di colpa

Inserito il 14 dicembre 2012 alle 21:45:00 da fimmg1957. IT - Professione


Modificato il decreto Brunetta: al medico sanzioni solo in caso di dolo o di colpa, ma non solo per invio certificati, ma anche frllr ricette elettroniche.


Con l’approvazione del comma 3bis, articolo 13(*), è stata introdotta una importante modifica al D.Lgs 150/2009 (decreto Brunetta) in particolare per quanto riguarda l’illecito disciplinare, recependo così quanto già affermato dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento funzione pubblica - nella circolare 1/2011 avente ad oggetto “art. 55 septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni”.

Il DL 10.10.2012 n. 179 prevede l’obbligo, per i medici convenzionati e dipendenti, di utilizzare il sistema di ricetta elettronica ed estende al mancato utilizzo di tale sistema le stesse sanzioni previste dalla legge Brunetta per il mancato invio telematico delle certificazioni di malattia, che in caso di colpa, dolo e reiterazione prevede la risoluzione del rapporto di lavoro.
A suo tempo, una circolare dello stesso ministro Brunetta aveva chiarito che tale regime sanzionatorio non doveva essere applicato in automatico, ma con la gradualità e le garanzie previste dai procedimenti disciplinari, così come normati dall’ACN.
A tutela del medico, tuttavia si era più volte richiesto che tali garanzie venissero recepite con un dispositivo legislativo e non con una semplice circolare.
Le vicissitudini parlamentari dei diversi veicoli legislativi individuati, tuttavia, non avevano consentito l’approvazione di una norma di legge contenente tali garanzie.
In sede di conversione in legge del DL 10.10.2012 sono stati invece recepiti gli emendamenti, sollecitati sia da FNOMCeO che da FIMMG, che trasferiscono a norma legislativa i contenuti della soprarichiamata circolare Brunetta.
Il medico che non utilizza il sistema telematico sarà sanzionabile solo in caso di dolo o di colpa e si arriverà all’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro solo
a seguito di reiterazione e con tutte le garanzie previste dai procedimenti disciplinari normati dall’ACN.
Una nota negativa: le sanzioni previste per il mancato invio del certificato telematico di malattia sono estese al mancato invio al sistema di ricetta elettronica.



(*)Articolo 13
3-bis. Al comma 4 dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165 sono aggiunti i seguenti periodo: “Affinché si configuri l’ipotesi di illecito disciplinare devono rincorrere sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza all’obbligo di trasmissione, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le revisioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.


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