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INPS: quando il lavoratore malato può non essere reperibile

Categoria : Professione
Data : 10 giugno 2016
Autore : fimmg1957

Intestazione :

L'INPS, con circ. 95 del 7 giugno 2016, fornisce indirizzi operativi in merito all'applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato che, dopo quelli pubblici hanno visto riconosciuto questo diritto con il decreto del Min del Lavoro del 11 gennaio 2016.



Testo :

L'Istituto, come più volte precisato anche in sede giurisdizionale, ha, nell'ambito delle prestazioni di competenza, il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio
assicurativo, presupposto della prestazione. Pertanto, pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma, l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell'ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l'Inps di effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.

Tale principio risulta essere in linea con il generale sistema dei controlli da parte della pubblica amministrazione al fine di garantire, pur nel pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori, la corretta gestione della spesa pubblica, secondo i precetti di cui all'articolo 97 della Costituzione e le correlate pronunce della giurisprudenza di rango costituzionale.

Pertanto, le indicazioni contenute nelle linee guida costituiscono un punto di riferimento anche in ottica di possibili verifiche da parte dell'Inps e dei datori di lavoro in merito all'attestazione di eventi che danno diritto all'esonero dalla reperibilità".

L'INPS, con circ. 95 del 7 giugno 2016, fornisce indirizzi operativi in merito all'applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato. Con l'articolo 25 n. 151 2016, infatti, il legislatore ha recentemente modificato l'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 inserendo la previsione di una specifica disciplina sulle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati. Successivamente, con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute sono state individuate le specifiche circostanze che danno diritto alle suddette esenzioni, stabilendo che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria; stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
Infine la circolare ricorda che i medici del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, che redigono i certificati di malattia, agiscono in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali. Rimane, peraltro, confermata la possibilità per l'Inps di effettuare comunque controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.

La circolare richiama un elenco di condizioni ove la terapia può essere considerata dal punto di vista medico legale salvavita e le condizioni di invalidità riconosciuta che danno diritto all'esonero dall'obbligo della reperibilità.

ALLEGATI

La circolare 95/2016 INPS:

http://www.fimmgpisa.org/downloads/esenzionicontrolliinps/CircolareINPS9507062016_Allegato2.pdf

IL decreto del Ministero del Lavoro 11 gennaio 2016:

http://www.fimmgpisa.org/downloads/esenzionicontrolliinps/Circolareinsps9507062016_Allegato1.pdf

il DPR 834/1981:


http://www.fimmgpisa.org/downloads/esenzionicontrolliinps/DPR_834_81.pdf



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