![]() CdS: nessuna limitazione territoriale alla scelta del MMG nella ASLCategoria : Professione Data : 01 marzo 2016 Autore : fimmg1957 Intestazione : Nel caso in cui la Asl sia pluricomunale, non appare ammissibile un potere di scelta ristretto del MMG ad una parte soltanto del territorio su cui insiste l’Azienda sanitaria. Testo : Così i Giudici di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso di un medico riformulando la decisione di primo grado del Tar Calabria. Il Consiglio di Stato, invece, nel riformare la decisione di primo grado, ha chiaramente affermato che, se è vero che l’accordo collettivo subordina l’interesse del singolo medico ad esigenze di razionalizzazione organizzativa, è altrettanto vero che il principio della libera scelta del medico da parte dell’assistito, è principio prevalente rispetto ad una clausola dell’accordo che ne impedisca la concreta applicazione, senza che alla base vi siano gravi e reali esigenze di natura organizzativa. I Giudici di Palazzo Spada, hanno preliminarmente posto in evidenza come la scelta del medico di base, da parte dell’assistito, è regolata dal principio della fiducia personale. Secondo l’organo giudicante, tale libertà di scelta non è illimitata, ma deve collegarsi con l’ambito territoriale di riferimento che ordinariamente coincide con quello della Asl di appartenenza. Nei grandi Comuni dove operano più Asl, così come chiarito in sentenza, è evidente che l’ambito territoriale coincide con una frazione del Comune stesso, mentre nel caso in cui la Asl sia pluricomunale, non appare ammissibile un potere di scelta infracircoscrizionale, cioè ristretto ad una parte soltanto del territorio su cui insiste l’Azienda Sanitaria. Ciò infatti comporterebbe, a parte una limitazione del potere di scelta non consentita dall’art. 25 L. n. 833/1978, anche un’evidente disparità di trattamento tra cittadini e sanitari di grossi centri e quelli residenti in piccoli comuni ai quali ultimi verrebbe, di conseguenza, attribuito un bacino di utenza più limitato con evidenti conseguenze sul libero esplicarsi dell’attività professionale e sui profili della capacità e dell’esperienza. LA SENTENZA: |