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Mancata visita domiciliare in guardia medica: contrastante la giurisprudenza

Categoria : Professione
Data : 23 maggio 2015
Autore : fimmg1957

Intestazione :

Sulla mancata effettuazione di una visita domiciliare richiesta al medico di continuità assistenziale ancora incerti gli orientamenti giurisprudenziali.



Testo :

Secondo un orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen. Sentenza numero 38623 del 2009 e Cass. Pen. Sentenza numero 31670 del 2007) va certamente riconosciuto al medico di guardia medica il compito di valutare la necessità della visita richiestagli, con apprezzamento tecnico della sintomatologia riferitagli. Tale valutazione deve però essere eseguita con particolare prudenza, atteso che il D.P.R. n. 270 del 2000, art. 52, comma 2 prevede come condotta "normale" l'effettuazione degli interventi richiesti. Secondo questo orientamento risponde del delitto di omissione di atti di ufficio il sanitario comandato del servizio di guardia medica che, richiesto di una visita domiciliare urgente, non intervenga, pur presentando la richiesta di soccorso inequivoci connotati di gravità. Come immediato corollario scaturisce che il medico non potrà esimersi da responsabilità per non aver potuto visitare il paziente. Il medico di guardia potrà esonerarsi dalla responsabilità solo nel caso in cui vi siano stati comprovati, legittimi e gravi impedimenti a prestare la necessaria assistenza sanitaria, ergo concreti dati circostanziali precisi ed univoci, ontologicamente idonei a qualificare giuridicamente l'inerzia del medico quale sostanziale implicito rifiuto.

A tale orientamento si contrappone quello recente (Sentenza 10130/2015 http://www.fimmgpisa.org/news.asp?id=639 ) che ha sancito che non risponde del reato di omissione diatti di ufficio (art. 328 c. p.) il medico che, durante il turno di servizio di guardia medica, anziché recarsi di persona a visitare al domicilio un paziente che lamenta problemi respiratori, si limiti a prescrivere per telefono le normali terapie farmacologiche di contenimento della patologia segnalata, potendo egli valutare discrezionalmente se effettuare o meno la visita domiciliare.
Con altra sentenza, la n.2266/2015, la Corte di Cassazione ribadisce che il medico di continuità asssitenziale non è tenuto ad eseguire visite domiciliari per ogni paziente di cui gli si prospettino eventuali patologie sanitarie. La Corte rileva inoltre che non può non constatarsi che a mente dell'art. 67 dell'A.C.N. di medicina generale non rientra nei compiti del sanitario di guardia medica locale quello di assicurare il servizio di eventuale ospedalizzazione dei pazienti dai quali o nell'interesse dei quali egli viene contattato per motivi sanitari. In questo caso la Corte è portata a concludere che non sia configurabile nessun rifiuto di atti dovuti del suo ufficio di medico in servizio di continuità assistenziale suscettibile di integrare il reato ex art. 328 c.p., comma 1.

Fonte: Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO



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stampato il 04/05/2025 alle ore 08:57:55