![]() Mancata visita domiciliare in guardia medica: contrastante la giurisprudenzaCategoria : Professione Data : 23 maggio 2015 Autore : fimmg1957 Intestazione : Sulla mancata effettuazione di una visita domiciliare richiesta al medico di continuità assistenziale ancora incerti gli orientamenti giurisprudenziali. Testo : Secondo un orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen. Sentenza numero 38623 del 2009 e Cass. Pen. Sentenza numero 31670 del 2007) va certamente riconosciuto al medico di guardia medica il compito di valutare la necessità della visita richiestagli, con apprezzamento tecnico della sintomatologia riferitagli. Tale valutazione deve però essere eseguita con particolare prudenza, atteso che il D.P.R. n. 270 del 2000, art. 52, comma 2 prevede come condotta "normale" l'effettuazione degli interventi richiesti. Secondo questo orientamento risponde del delitto di omissione di atti di ufficio il sanitario comandato del servizio di guardia medica che, richiesto di una visita domiciliare urgente, non intervenga, pur presentando la richiesta di soccorso inequivoci connotati di gravità. Come immediato corollario scaturisce che il medico non potrà esimersi da responsabilità per non aver potuto visitare il paziente. Il medico di guardia potrà esonerarsi dalla responsabilità solo nel caso in cui vi siano stati comprovati, legittimi e gravi impedimenti a prestare la necessaria assistenza sanitaria, ergo concreti dati circostanziali precisi ed univoci, ontologicamente idonei a qualificare giuridicamente l'inerzia del medico quale sostanziale implicito rifiuto. |