 Trasferimenti a medicina da paesi comunitari: no alla prova di accesso
Categoria : Professione
Data : 23 maggio 2015
Autore : fimmg1957
Intestazione :
La concessione del trasferimento di studenti provenienti da Università di Paesi comunitari non può essere subordinata al superamento della prova concorsuale prevista per l’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
Testo :
L'Università di Napoli respingeva la domanda di trasferimento di una studentessa iscritta al III anno del corso di laurea di Medicina e Chirurgia presso l’Università “Vasile Goldis” di Arad in Romania, al quale aveva avuto accesso dopo avere superato il relativo test di ammissione. La motivazione del diniego consisteva nel mancato superamento della prova concorsuale prevista per l’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Il Consiglio di Stato con la sentenza Sentenza n. 2228/15 ha accolto l’appello sulla base del principio di diritto, oramai affermato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015, secondo cui deve ritenersi meritevole di accoglimento la richiesta di studente che – da iscritto in corso di laurea dell’area medico-chirurgica presso università straniere – ha chiesto il trasferimento, con riconoscimento della carriera e la iscrizione ad anni di corso successivi al primo, presso università italiane.
Ai fini del trasferimento non può essere assunto come parametro di riferimento l’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, salvo restando, in ogni caso, il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.
Fonte: M. Fontana, Ufficio legislativo FNOMCeO
|