![]() Intesa regionale per le certificazioni in ambito scolasticoCategoria : Professione Data : 27 marzo 2015 Autore : fimmg1957 Intestazione : Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici sulle certificazioni mediche in ambiente scolastico. Testo : Ministero dell’Istruzione, Non è necessaria alcuna certificazione medica per: Riammissione dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni In base a quanto previsto dal DPR Presidente della Repubblica 1518/1967, art 42 ed ulteriormente chiarito nell’Accordo tra Pediatri di Famiglia e Regione Toscana (Comitato Regionale per la Pediatria del 24/01/2013) il Certificato di riammissione a scuola è necessario dopo un’assenza per malattia di oltre cinque giorni (il rientro a scuola il 6° giorno non richiede certificato). I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia (esempi: 1. inizio assenza venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il certificato, dal giovedì successivo in poi sì; 2. inizio assenza martedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede il certificato, dal martedì successivo sì). Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se l’alunno è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l’ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato). Riammissione in caso di trattamento con suture/medicazioni/apparecchi gessati Di norma la presenza di medicazioni/suture/apparecchi gessati non controindica da un punto di vista medico la frequenza in una comunità scolastica e pertanto non richiede specifica certificazione; al massimo può essere prevista una dichiarazione di responsabilità dei genitori, per quanto attiene ad aspetti di natura non medica. Nel caso in cui la Scuola sia in possesso di un referto medico con indicazione di una prognosi, in seguito ad eventi esterni o interni alla scuola come ad esempio un infortunio, per la riammissione anticipata rispetto al periodo di prognosi di guarigione indicata è necessario un certificato dove sia specificato che da un punto di vista medico non ci sono ostacoli a che l’alunno possa frequentare le lezioni; il certificato non è richiesto se tale indicazione è contenuta nel referto medico relativo all’incidente. La suddetta certificazione è necessaria per superare le norme antiinfortunistiche che, in presenza di una specifica prognosi, di fatto impedirebbero la frequenza scolastica per lunghi periodi; il Dirigente Scolastico adotterà poi le eventuali misure organizzative ritenute opportune per la permanenza negli ambienti scolastici dell’allievo con suture o apparecchi gessati. Se la Scuola non è in possesso di un referto medico con indicazione di una prognosi, il certificato medico per il rientro non è necessario. Richiesta di Certificati di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico La certificazione di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico, come previsto dalla L.98/2013, dalla L.125/2013 e dalle linee guida del Ministero della salute dell’8/08/2014 (approvate con D.M. 8 Agosto 2014, pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 243 del 18-10-2014), è richiesta nei seguenti casi di interesse scolastico: a) per lo svolgimento di attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche1; b) per la partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. In base alla recente normativa (Legge 125/2013 e DM 8 Agosto 2014) per le certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è necessario aver eseguito “almeno un ECG nella vita”. Poiché gli accertamenti previsti per il rilascio della certificazione sportiva scolastica rientrano nei LEA e quindi sono gratuiti, è necessaria una corretta richiesta da parte degli Organi Scolastici, che di fatto autorizza il Pediatra di Famiglia o il Medico di Medicina Generale a richiedere l’ECG in regime di esenzione. Si richiama ivi la recente comunicazione del Direzione Generale Diritti di Cittadinanza La richiesta di certificazione deve essere effettuata su apposito modulo firmato in originale dal Dirigente Scolastico o da suo delegato e dove sia esplicitata l’attività che l’alunno frequenterà. I certificati per la pratica di attività sportiva di tipo non agonistico sono rilasciati dal Pediatra di Famiglia o dal Medico di Medicina Generale, che compileranno il modulo inviato dalla Scuola o produrranno un certificato conforme nei contenuti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. La certificazione per la pratica di attività sportiva di tipo agonistico, prevista per la partecipazione alle fasi nazionali dei Giochi sportivi studenteschi è rilasciata dalle ASL locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport (art. 4, punto 4, L.R. n° 35/03). Si ribadisce che: • la certificazione non deve essere richiesta all’atto dell’iscrizione scolastica, ma al momento della partecipazione alle attività sportive di cui sopra. • il certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico ha validità di 1 anno e pertanto se l’alunno è già in possesso di tale certificazione precedentemente rilasciata, questa deve ritenersi valida per tutte la attività che prevedono una certificazione di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico, se rientra nel periodo di validità. • Se l’alunno è in possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, è da ritenere valido per tutte la attività che prevedono una certificazione di idoneità non agonistica. • Per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico, il medico si atterrà alle disposizione normative vigenti. Le suddette certificazioni dovranno essere conservate in originale o in copia conforme autenticata dal dirigente scolastico. Per facilitare un’uniformità di applicazione, si concordano i modelli di richiesta che gli Organi Scolastici dovranno consegnare agli alunni interessati, da compilare e firmare in originale dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. Somministrazione di Farmaci a scuola La somministrazione dei farmaci a scuola deve essere resa possibile in presenza di un alunno affetto da una patologia certificata, che ne prescriva l’assoluta necessità di erogazione in orario scolastico. Attualmente la normativa di riferimento è rappresentata dalla delibera della Regione Toscana n. 112 del 20 febbraio 2012, che recepisce l’Accordo di collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale siglato a seguito dell’Atto di Raccomandazioni del 25.11.2005, a firma dei Ministri dell’Istruzione e della Salute pro tempore. La somministrazione di un farmaco a scuola per un determinato alunno deve scaturire dalla definizione di uno specifico < Piano Terapeutico> , predisposto dalla scuola in collaborazione con i Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dei Pediatri di Libera Scelta e/o dei Medici di Medicina Generale, con l’indicazione di criteri e modalità di erogazione. La somministrazione di un farmaco può essere erogata da parte di personale adulto non sanitario nei casi in cui essa si configuri come un’attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene nella somministrazione, in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco. Qualora, invece, la somministrazione del farmaco preveda il possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, la competenza al riguardo spetta all’AUSL, che individuerà il personale e le modalità atte a garantire l’assistenza sanitaria qualificata durante l’orario scolastico. Per attivare la somministrazione del farmaco in orario scolastico è necessaria: 1. Richiesta della Famiglia; 2. Certificazione medica rilasciata dal Pediatra di Famiglia o dal Medico di Medicina Generale o da un Medico dei Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, che indichi lo stato di malattia dell’alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, indicando se si tratta di farmaco salvavita o indispensabile e se possa essere erogata da personale adulto non sanitario, configurandosi come un’attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene nella somministrazione. Ai fini della tutela della privacy non è necessaria l’esplicitazione della diagnosi. La Direzione Scolastica si attiverà con la ASL di riferimento, nell’ambito della definizione del Piano terapeutico, per concordare l’attivazione, da parte dell’istituzione sanitaria, di corsi di formazione specifici per il personale dichiaratosi disponibile alla somministrazione del farmaco. Per facilitare un’uniformità di applicazione, si concordano dei modelli per la richiesta e per la certificazione, considerando che tutte le certificazioni possono essere prodotte anche in modelli diversi purché conformi nel contenuto. Federazione Regionale Toscana degli Ordini dei Medici Il Presidente Dott. Antonio Panti Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Il Direttore Generale f. f. Dott. Claudio Bacaloni La modulistica per redigere le certificazioni mediche di uso in ambito scolastico: |