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Omessa denuncia: non rileva che il fatto non sia veramente accaduto

Categoria : Professione
Data : 25 marzo 2015
Autore : fimmg1957

Intestazione :

Il medico esercente un pubblico ufficio che venga a conoscenza, per circostanze professionali, di una situazione che possa configurarsi come reato e non la segnali all' Autorita' giudiziaria incorre nel reato di omessa denuncia anche se il fatto non e' veramente accaduto.



Testo :

Con la sentenza 27 febbraio 2015, n. 8937, la Corte di Cassazione ha rilevato che “affinché possa ritenersi integrata l’omissione di denuncia, è richiesto che l’esercente il pubblico ufficio venga a conoscenza, in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate, di una situazione che presenti gli elementi essenziali di un fatto costituente reato: deve trattarsi di elementi che appaiono sufficientemente affidabili e capaci di indurre una persona ragionevole a concludere che vi sono apprezzabili probabilità che un reato sia stato commesso”.

Nel caso in oggetto un medico, era accusata dei reati previsti agli articoli 362 (“Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio”) e 378 (“Favoreggiamento personale”) del Codice Penale perché, venuta a conoscenza per ragioni di servizio di una presunta violenza sessuale ai danni della sua paziente, minore di anni diciotto e affetta da una grave patologia psichica, ometteva di informare le Autorità competenti, aiutando nel contempo l’autore della violenza a eludere le investigazioni dell’autorità.

Con riferimento al reato previsto dall’articolo 362 (omessa denuncia), la Corte di legittimità ha rilevato, come detto, che “affinché possa ritenersi integrata l’omissione di denuncia, è richiesto che l’esercente il pubblico ufficio venga a conoscenza, in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate, di una situazione che presenti gli elementi essenziali di un fatto costituente reato: deve trattarsi di elementi che appaiono sufficientemente affidabili e capaci di indurre una persona ragionevole a concludere che vi sono apprezzabili probabilità che un reato sia stato commesso”.a

Dunque, “è necessario e sufficiente che l’esercente un pubblico servizio ometta di denunciare un fatto di cui sia venuto a conoscenza che presenti le linee essenziali di un reato, mentre non è indispensabile che la notizia si riveli anche fondata.

I giudici di merito hanno ritenuto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato di omessa denuncia, la circostanza che l’autrice del presunto reato di violenza sessuale ai danni della paziente del medico fosse stata assolta.

Pertanto ai fini dell’integrazione del reato di omissione di denuncia rileva soltanto se, all’epoca dei fatti, l’imputato avesse contezza degli estremi di un reato e, nonostante ciò, abbia contravvenuto all’obbligo di rapporto cui era tenuto in quanto esercente un pubblico servizio.

Fonte : DottNet



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