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Libera scelta del luogo di cura: non è assoluta

Categoria : Professione
Data : 31 gennaio 2015
Autore : fimmg1957

Intestazione :

Secondo il Consiglio di Stato il principio di libertà di scelta del luogo di cura, ha finito per non avere una valenza assoluta e deve essere coniugato con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico.



Testo :

Il Consiglio di Stato è stato chiamato a decidere una causa fra una Casa di Cura privata e la Regione Veneto in materia di accreditamento e di garanzia del principio di libera scelta del luogo di cura da parte del cittadino-paziente. Il Consiglio di Stato ha affermato che la questione della libera scelta del cittadino della struttura sanitaria va esaminata tenendo conto della evoluzione della disciplina del sistema sanitario nazionale che ha finito per contemperare il principio di libera scelta con altri interessi, costituzionalmente tutelati, puntualmente indicati da norme di principio della legislazione statale. L'evoluzione della legislazione sanitaria ha messo in luce che, subito dopo l'enunciazione del principio della parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private, con la conseguente facoltà di libera scelta da parte dell'assistito, si è progressivamente imposto, nella legislazione sanitaria, il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario con accentuato prevalenza del sistema pubblico. In questo modo si è temperato il predetto regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle Regioni e la stipula di appositi “accordi contrattuali” tra le USL competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili. La conclusione a cui arriva il Consiglio di Stato è chiara: con l’accentuarsi del carattere autoritativo della programmazione sanitaria, il principio di libertà di scelta, ha finito per non avere una valenza assoluta essendo sottoposto a specifiche disposizioni normative finalizzate a non alterare l’equilibrio complessivo del sistema sanitario ed essere coniugato con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico (Consiglio di Stato Sez. III; Sent. n. 6135 del 12.12.2014).



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stampato il 05/05/2025 alle ore 19:03:18