![]() Adempimenti obbligatori per valutazione rischi per i dipendentiCategoria : Professione Data : 20 dicembre 2012 Autore : fimmg1957 Intestazione : Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell'art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo. Testo : Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all'art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Aggiornamento Fino all'approvazione del sopracitato decreto i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, tra i quali rientrano la maggior parte dei titolari di studio medico con dipendenti, potevano autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi ( D lgs 81/08 art. 9 comma 5). L'effettuazione della rilevazione e valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate è un preciso obbligo, non delegabile, del datore di lavoro. Le sanzioni per le inadempienze sono pesanti, contemplando l'arresto da 3 a 8 mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Il DVR deve essere custodito all'interno del luogo di lavoro ai sensi dell'art 29 comma 4 del dlgs 81/08 pena pesanti sanzioni da 2000 a 6000 euro in caso di inadempienza (art 55 comma 5 lettera F dgls 81/08). Per quanto concrne la data certa, in mancanza del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, essa va documentata mediante PEC o altra forma prevista dal vigente ordinamento: - autoprestazione presso gli Uffici Postali, prevista dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene; - apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999); - apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; - registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico. Il modello approvato è idoneo per le imprese fino a 10 lavoratori (possile l'utilizzo anche nel caso di imprese fino a 50 lavoratori). Nel caso sia stato già compilato un DVR, senza essersi avvalsi dell'autocertificazione, esso non deve essere necessariamente rielaborato secondo le procedure standardizzate, ma deve essere sottoposto ad eventuale aggiornamento. Riferimenti Fonte: FIMMG Roma, FNOMCeo |