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Circolare sui controlli dei conducenti per droghe o farmaci psicotropi

Categoria : Professione
Data : 11 dicembre 2025
Autore : fimmg1957

Intestazione :

La circolare del 11 aprile 2025 sui controlli dei conducenti dei veicoli in relazione all' assunzione di stupefacenti e farmaci psicotropi.



Testo :

La legge n. 177/2024 ha novellato l’articolo 187 del codice della strada (cds) modificando gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, attraverso l’eliminazione del parametro clinico dell’alterazione psicofisica. Diversamente dalla precedente formulazione, la nuova norma punisce la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere da un effettivo stato di alterazione psicofisica.
Con la prospettiva di ridurre l’incidentalità stradale, coerentemente con l’obiettivo “vision zero” perseguito dall’Unione europea, la ratio della novella risiede nell’esigenza di incrementare la sicurezza della circolazione stradale, vietando quelle condotte che hanno una spiccata connotazione pericolosa in quanto idonee a mettere a rischio l’incolumità degli utenti della strada.
L’elemento caratterizzante la nuova fattispecie, contenuto nella locuzione “dopo aver assunto”, è costituito dallo stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo: in luogo del nesso eziologico tra assunzione e alterazione, il nuovo articolo 187 cds prevede, quale presupposto per la punibilità della condotta, una correlazione temporale tra l’assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida.
L’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida. A tal fine, la presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida.



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stampato il 12/12/2025 alle ore 16:14:17