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Toscana: proroga esenzioni 048 E90 E91 E92

Inserito il 16 maggio 2016 alle 11:35:00 da fimmg1957. IT - Professione


Prorogata dalla Regione Toscana la validitą fino al 31 dicembre 2016 delle esenzioni 048 (oltre il decimo anno dalla diagnosi) e delle esenzioni E90, E91 ed E92.

Esenzione 048

Prorogata fino al 30.06.2016 la validitą degli attestatidi esenzione per patologia cod.048 oltre il 10°anno dalla diagnosi.

Esenzioni E90-E91-E92

La Regione Toscana, in merito alle misure straordinarie di esenzione dalla quota di compartecipazione sanitaria a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi economica,ha disposto la proroga fino al 31/12/2016 delle condizioni di esenzione previste con DGRT 1213/2013,confermando tali esenzioni per i cittadini residenti in Toscana.Le suddette disposizioni,prevedono per il riconoscimento delle esenzioni codici E90-E91-E92,i seguenti requisiti:

*Disoccupati e familiari a carico che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo,in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilitą presentata al Centro per l'Impiego di competenza,con reddito del nucleo familiare fiscale fino a 27.000 euro (cod.E90);

*Lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietą difensivo -e familiari a carico -appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 euro (cod.E91);

*Lavoratori in mobilitą -e familiari a carico -iscritti nelle liste di mobilitą,in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilitą presentata al Centro per l'Impiego di competenza,appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito fino a 27.000 euro (cod.E92).

Si precisa inoltre che:

*Per i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L.537/93 art.8,comma 16,ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria,resta valida l'applicazione del codice di esenzione E02;

*Per i familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti,vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali;

*Al fine di fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione,i lavoratori e i familiari a carico sono tenuti a certificare,ai sensi del DPR n.445/2000,la sussistenza dei requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato;

*Si considera disoccupato,ai fini dell'esenzione E90,anche chi conserva l'iscrizione al centro per l'impiego svolgendo un'attivitą lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo fino ad un massimo di 8.000 euro (per lavoro subordinato e parasubordinato)o di 4.800 euro (per lavoro autonomo).

E'responsabilitą degli assistiti comunicare eventuali variazioni.


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