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Libero uso delle ricette mediche all'interno della UE |
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Inserito il 15 gennaio 2013 alle 15:31:00 da fimmg1957. IT - Professione
I cittadini potranno utilizzare la prescrizione redatta nel proprio Paese, che sarà valida negli altri Stati membri dell’UE.
Lo scorso mese di dicembre la Commissione Europea ha approvato la direttiva 2012/52, che rappresenta una novità a garanzia dei pazienti che viaggiano in Europa. I cittadini potranno infatti utilizzare la prescrizione redatta nel proprio Paese, che sarà valida negli altri Stati membri dell’UE.
La nuova normativa UE servirà a creare un elenco minimo di elementi mediante i quali al paziente che si sposta al di fuori dei propri confini nazionali potrà essere riconosciuta la ricetta. Per mezzo di tali informazioni, le farmacie potranno verificare l'autenticità della prescrizione medica.
La direttiva stabilisce che dovranno essere uniformi i dati che permettono di identificare facilmente il paziente, il medico prescrittore e il prodotto prescritto (sia farmaci, sia dispositivi medici). I farmaci dovranno essere indicati attraverso la denominazione generica (salvo per quelli biologici), in modo da non creare dubbi e ambiguità e per consentire una più semplice e corretta identificazione dei prodotti venduti nell'area unica sotto diverse denominazioni commerciali nonché dei prodotti posti in vendita solo in alcuni Stati Membri.
A parte ciò, la normativa non prevede nessuna limitazione per ciò che riguarda la forma, l’aspetto o la lingua in cui è redatta la prescrizione, né preclude ulteriori elementi, in linea con le pratiche nazionali, che i medici aggiungono alla prescrizione. La direttiva 2012/52 dovrà essere adottata nel diritto nazionale degli Stati membri dell’Unione Europea entro il 25 ottobre 2013.
La direttiva 2012/52
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:356:0068:0070:IT:PDF
La direttiva 83/2001
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:311:0067:0128:it:PDF
ALLEGATO
Elenco non esauriente dei dati da includere nelle ricette mediche. Non è obbligatorio che le ricette includano le voci in neretto del presente allegato
Identificazione del paziente
Cognomi Nomi (scritti per esteso, vale a dire non solo le iniziali) Data di nascita
Autenticazione della ricetta
Data di emissione
Identificazione dello specialista prescrivente
Cognomi Nomi (scritti per esteso, vale a dire non solo le iniziali) Qualifica professionale Dati di contatto diretto (indirizzo di posta elettronica e telefono o fax, questi ultimi entrambi con il prefisso internazionale) Indirizzo professionale (deve contenere il nome dello Stato membro in questione) Firma (forma scritta o digitale in base al mezzo scelto per l’emissione della ricetta)
Identificazione del prodotto prescritto
Se applicabile Denominazione generica quale definita nell’articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
Denominazione commerciale se: a) il prodotto prescritto è un medicinale biologico, quale definito nell’allegato I, parte I, punto 3.2.1.1, lettera b) della direttiva 2001/83; oppure b) lo specialista prescrivente lo ritenga necessario per ragioni mediche; in tal caso sulla ricetta devono essere esposti succintamente i motivi che giustificano l’uso della denominazione commerciale
Formulazione farmaceutica (compresse, soluzione, ecc.) Quantità Dosaggio, secondo il disposto dell'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE. Posologia
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