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Cassazione conferma: Niente IRAP per il medico di famiglia

Categoria : Professione
Data : 21 febbraio 2018
Autore : fimmg1957

Intestazione :

Il medico di medicina generale che acquista i mezzi di produzione da una cooperativa o che opera in medicina di gruppo non è soggetto al pagamento dell'Irap.



Testo :

In questo senso ha deciso la sesta sezione della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 30399/2017, depositata il 19 dicembre scorso, che ha cassato con rinvio la contraria pronuncia della commissione tributaria della Lombardia. In particolare, la corte territoriale respingeva il ricorso del contribuente in base alle seguenti asserzioni: «dall'esame degli importi indicati nel quadri E risultano i seguenti costi per i quali il contribuente non ha fornito alcun chiarimento: - costi per compensi professionali inerenti la propria attività professionale; - altri costi di notevole importo riportati al rigo altri costi documentati». È appena il caso di ricordare, affermano i giudici di Piazza Cavour, secondo i principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Se. U, Sentena n. 7291 del 13/04/ 2016, che la "medicina di gruppo", ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 270 del 2000, non è un'associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l'eventuale sussistenza di un'autonoma organizzazione; con la precisazione che per quest'ultima, è insufficiente l'erogazione della quota di spesa dei locali e del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale (Cass. n. 16595 del 2017). In particolare Il d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, con il quale è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato il 9 marzo 2000, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, all'art. 40, stabilisce che al fine di realizzare una pluralità di obiettivi diretti alla piena realizzazione del Servizio, puntualmente indicati, i medici di medicina generale possono concordare fra di loro e realizzare forme di lavoro associativo, secondo principi, tipologie e modalità indicati; per quanto qui rileva, sono previste "forme associative, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi". Di tali forme associative di assistenza primaria, al comma 4, sono dettagliatamente indicati i criteri generali di ispirazione ed i requisiti formali; al successivo comma 9, è regolata in particolare la medicina di gruppo con un numero di medici non superiore ad otto, la quale si caratterizza, fra l'altro, per l'utilizzo nell'attività assistenziale di supporti tecnologici e strumentali comuni anche eventualmente in spazi predestinati comuni, e per l' "utilizzo, da parte dei componenti il gruppo di eventuale personale di segreteria o infermieristico camme, secondo un accordo interno" (lettera d).
E' escluso, di conseguenza, che l'attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997 e che questo tipo di organizzazione costituisca autonoma organizzazione ai fini impositivi. Si ricorda, che il medico che intende lavorare in gruppo organizzandosi in cooperativa, dovrà farsi carico di sottoscrivere un preciso contratto di servizi che non sia eccessivamente generico e che contenga le indicazioni previste dall'accordo nazionale e dell'eventuale accordo regionale contenente le indicazioni strutturali della medicina di gruppo. Lo studio del medico di medicina generale non è più quello del medico condotto dell'800. Oggi deve dotarsi di strumenti informatici e diventare punto erogativo dei servizi di telemedicina o territoriali, conseguentemente sarà compito dei prossimi contratti definire in modo più preciso le indicazioni strutturali adatte ad affrontare il cambiamento necessario senza che l'investimento organizzativo si traduca in un aggravio fiscale per il singolo.



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stampato il 20/04/2024 alle ore 14:27:54