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Terapia del dolore esenzione in Toscana

Categoria : Professione
Data : 11 giugno 2020
Autore : fimmg1957

Intestazione :

DGRT n. 691 del 03-06-2020 - Introduzione codice “TDL” per esenzione totale dal ticket per reddito per i farmaci della terapia del dolore di cui all’allegato III-bis al DPR. n. 309/90.



Testo :

La delibera in oggetto dispone, a decorrere dal 08-06-2020, l’introduzione del codice “TDL” da utilizzare per l’esenzione totale del ticket per reddito per le prescrizione farmaceutiche a carico del SSN contenenti Buprenorfina, Fentanil, Idrocodone, Idromorfone, Metadone, Morfina, Ossicodone, Ossimorfone e Tapentadolo destinati a pazienti in corso di trattamento con terapia del dolore come indicati nella lettera c) dell’art. 2 della Legge n. 38/2010.
L’art. 9 del DL n. 347/2001 convertito con modifiche dalla Legge n. 405/2001 dispone che le prescrizioni a carico del SSN dei farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore siano redatte in una unica ricetta contenente un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.
Per i medicinali industriali appartenenti alla sez. A – All. III-bis della Tabella Medicinali del DPR n.
309/90 (morfina fiale, buprenorfina fiale e cpr, ossicodone fiale) l’indicazione della dose, posologia e modi
di somministrazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 43, comma 3 del medesimo DPR.
I medicinali industriali appartenenti alla sez. D – All. III bis della Tabella Medicinali del DPR n. 309/90, per modalità di confezionamento e indicazioni di scheda tecnica, se prescritti in numero di 2 confezioni su una unica ricetta per un fabbisogno complessivo di 30 giorni di terapia soddisfano i vincoli di concedibilità a carico del SSN.
Diversamente e nel caso di prescrizione dei medicinali industriali appartenenti alla sez. D – All. III.bis della Tabella Medicinali del DPR n. 309/90 per un fabbisogno terapeutico di 30 giorni che richiedano la prescrizione di un numero di confezioni superiore a n. 2, si rende sempre necessario da parte del medico prescrittore la indicazione della posologia per garantire il rispetto della terapia massima di trenta giorni e la validità ai fini della concedibilità a carico del SSN.
L’apposizione del codice “TDL” può essere apposta sia sulla ricetta ministeriale a ricalco che sulla ricetta rossa SSN compilata sia in formato elettronico che manualmente.

Si preannuncia inoltre che a decorrere dal 15-06-2020, in applicazione della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute n. 5351 del 14-05-2020, la Regione Toscana in simultanea con le altre regioni provvederà alla dematerializzazione delle prescrizioni elettroniche contenenti i medicinali industriali appartenenti alla sez. D – All. III-bis della Tabella Medicinali del DPR n. 309/90, consentendo quindi il rilascio del promemoria della ricetta al paziente, anche tramite i canali alternativi di cui all’art. 3-bis del medesimo DM 2/11/2011, nonché, per la fase emergenziale Covid-19, secondo quanto previsto dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020.

Il Dirigente
Dott. Claudio Marinai



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stampato il 20/04/2024 alle ore 09:52:04