Vai alla home page
 
rescrizione ossigeno liquido e concentratori
accesso a sispc
convegni medici
dpc
dpc
dpc
dpc
dpc
screening K polmonare
piani terapeutici
LINK DIRETTI AI CERTIFICATI INPS
CEDOLINO E VARIAZIONI ASSISTITI
  Notizie   
 
 
Pagina facebook

vai alla pagina facebook
 
Prigione per chi costringe il medico ad attestare falsamente malattia

Inserito il 30 agosto 2016 alle 15:01:00 da fimmg1957. IT - Professione


TRIBUNALE DI TRENTO: Pretendere dal medico un certificato per finta malattia è violenza a pubblico ufficiale paziente e compagno condannati a 4 e 6 mesi di reclusione


Costringere il medico di famiglia a rilasciare un certificato attestante una malattia inesistente è reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale: basta una qualsiasi coazione morale o minaccia indiretta, purché idonea a coartare la libertà di azione del medico. Lo ha stabilito il tribunale di Trento, sezione penale, con la sentenza 3 maggio 2016 n. 346.



Nel caso di specie, il dottore riteneva non diagnosticabili più di cinque giorni di malattia, mentre la paziente insisteva per ottenerne almeno 15, riuscendo nel suo intento grazie all'intervento minaccioso del compagno nei confronti del medico.



IL TESTO DELLA SENTENZA

Tribunale di Trento – Sezione penale – Sentenza 3 maggio 2016 n. 346 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRENTO II Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. ENRICO BORRELLI alla pubblica udienza del 30.03.16 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nel procedimento penale CONTRO Po.Iv., nt. (...) a Mezzolombardo (TN) ed ivi residente in via (...) – ivi elettivamente domiciliato difeso d'ufficio dall'avv. Al.Po. del foro di Trento, con studio in Trento via (...) Sa.Ci., nt. il (...) a Trento e residente a Mezzolombardo (TN) in via (...) – ivi elettivamente domiciliata – difeso d'ufficio dall'avv. Al.Po. del foro di Trento, con studio in Trento via (...) LIBERI ASSENTI IMPUTATI In ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 336 c.p., perché in concorso tra loro, si presentavano presso lo studio medico nell'ambito (...) e, introducendosi con la prepotenza e la forza all'interno dell'ambulatorio, minacciavano Mu.Si. – medico di famiglia della Sa. – (materialmente l'atteggiamento intimidatorio era assunto da Po.Iv. il quale si poneva all'impiedi davanti al tavolo della dottoressa e, urlando, vi sbatteva i pugni), costringendola a rilasciare alla paziente un certificato medico attestante una relativa malattia di giorni quindici (malattia non effettivamente riscontrata). Per il solo Po.Iv. con recidiva infraquinquennale e reiterata ex art. 99 co. 1, 2 n. 2 e co. 4 c.p. Nel quale è parte offesa: Mu.Si., nt. (...) e residente a Lavis in via (...) A seguito di citazione diretta ex art. 550 c.p.p, Po.Iv. e Sa.Ci. erano tratti in giudizio innanzi al Tribunale di Trento, in composizione monocratica, per rispondere dei reato in rubrica. Esaurita l'istruttoria dibattimentale, all'udienza dei 30,3.16, le parti concludevano come in epigrafe ed il giudice emetteva il dispositivo, letto in udienza. Partecipazione al processo (l. 67/14). Il processo è stato celebrato in assenza degli imputati, ex art. 420 bis co. 2 cpp (nel testo introdotto dall'art. 9 legge 67/14), per esservi stata elezione di domicilio.



Merito, Dall'istruttoria dibattimentale è emerso: che la Sa. si presentava dal suo medico di famiglia per farsi rilasciare un certificato medico; che il medico, a fronte dei sintomi descritti dalla paziente, riteneva non fossero diagnosticabili più di 5 gg. di malattia; che la Sa. insisteva e protestava, volendo ottenere una certificazione di gg. 15 di malattia. È inoltre emerso che la Sa., uscita dall'ambulatorio, nei corridoi minacciava di far intervenire qualcuno per indurre il medico ad emettere il certificato (teste Vl.); che in effetti dopo poco sopraggiungeva il di lei compagno Po.Iv.; che i due entravano nuovamente nell'ambulatorio con un atteggiamento minaccioso; che, in particolare, il Po. sbatteva i pugni sulla scrivania dicendo che la compagna "(aveva) bisogno di due settimane" di malattia; che la dr.ssa Mu. era così costretta al rilascio del certificato, con la precisazione che da quel momento il loro rapporto si sarebbe interrotto.

In relazione alle funzioni esercitate (rilascio di certificazione medica), è da ritenere che la dr.ssa Mu. al momento dei fatti fosse qualificabile come pubblico ufficiale. Con riferimento al contestato delitto di cui all'art. 336 c.p., si è osservato che ai fini della sua integrazione "non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale" (Cass. Sez. 6, n. 7482 del 03/12/2007 – dep. 19/02/2008, Di Prima, Rv. 239014) e che "ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., l'idoneità della minaccia posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevanti frasi intimidatorie pronunciate in stato di ebbrezza e riferite alla prospettazione di un male futuro benché temporalmente collegato ad un momento in cui l'effetto dell'alcool sarebbe cessato" (Cass. Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014 – dep. 23/07/2014, Co., Rv. 260324).

Nel caso in esame sussiste l'idoneità delle condotte in concreto tenute da entrambi gli imputati a coartare la libertà di azione del P.U. La dottoressa, infatti, subito dopo i fatti si presentava "visibilmente scossa, impaurita" e "chiedendole cosa fosse accaduto ansimava, quasi come se le mancasse il respiro" (teste Ag.Gr., p. 21 sten.); la stessa p.o., ha riferito di aver temuto per la propria incolumità (p. 8 sten.), di essersi spaventata e di aver rilasciato il certificato così come preteso dagli imputati per fare in modo che questi lasciassero quanto prima lo studio medico.



Entrambi gli imputati sono da ritenere colpevoli per l'ascritto reato. In particolare, oltre al materiale autore della condotta (Po.), v'è responsabilità della Sa. la quale ha chiamato il Po. per l'espressa finalità di ottenere l'intimidazione della dottoressa al fine del rilascio del certificato medico. Provato l'elemento oggettivo del reato, risulta integrato in capo agli odierni imputati anche l'elemento soggettivo, da individuarsi nella coscienza e volontà di usare la minaccia al fine di costringere il p.u. a compiere un atto contrario ai propri doveri. Ex art. 133 c.p. si stima congrua la pena così commisurata: – posizione Po., pena base mesi 6 di reclusione; – posizione Sa., pena base mesi 6 di reclusione; diminuzione per la concessione delle attenuanti generiche (incensuratezza) a mesi 4 di reclusione. Con riferimento al Po. va esclusa la recidiva; essa è da considerarsi facoltativa (Cass. 12/01/2012 n. 4969) e dagli elementi in atti la condotta non appare sintomatica né di devianza né di perdurante insensibilità ad ogni spinta criminorepellente, alla luce di Cass. SU 35738/10. L'incensuratezza della Sa. induce a positiva prognosi, con concessione dei doppi benefici. Per Po., i precedenti escludono la concessione di attenuanti generiche e di benefici. Il termine per il deposito della sentenza è fissato in gg. 40 atteso il numero complessivo dei processi definiti. (La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il dr. Lu.Gr., tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 convertito nella legge 98/13). P.Q.M. Visti gli artt. 533 – 535 c.p.p., dichiara entrambi gli imputati colpevoli del reato ascritto e li condanna alle seguenti pene: Po.Iv., esclusa la recidiva, alla pena di mesi 6 di reclusione; spese e tasse; Sa.Ci., concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione; spese e tasse; pena sospesa; non menzione; motivazione gg. 40.

Così deciso in Trento il 30 marzo 2016. Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2016

Fonte: Il sole 24ore

Letto : 1146 | TORNA INDIETRO | Stampa la notizia | Stampa la notizia in pdf | Informa un amico
 
Sede
News sanitarie
 
Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7 | 2024 © FIMMG-Pisa |  Contattami  |  Versione stampabile   | Feed  | 
ore 21:43 | 2414355 accessi | utenti in linea: 547