È illegittima la norma del Dl 98/2011 («Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria») che rimette allo Stato il potere di fissare il ticket sanitario in via regolamentare, cioè senza passare per il confronto con gli Enti territoriali in un materia di “competenza concorrente”.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, accogliendo il ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia contro la manovra estiva dello scorso anno. La Consulta ha sottolineato che “lo Stato può esercitare la potestà regolamentare solo nelle materie nelle quali ha competenza esclusiva”.