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Ordinanza 92 Regione Toscana Scuola

Inserito il 16 ottobre 2020 alle 18:40:00 da fimmg1957. IT - Professione


Differenze tra l'allegato A dell'ordinanza 91 (ora soppresso) e l'allegato A della 92 (in vigore).

Inserito il riferimento agli interventi di pulizia in caso di positività di un soggetto in ambito scolastico

In caso di positività di un soggetto in ambito scolastico, provvedere ad eseguire gli interventi di pulizia e disinfezione straordinaria come indicato dalla DGRT 15/09/2020, n. 1256;

2- Tampone/test antigenico effettuabile presso i drive through
Viene specificato che è necessaria la dematerializzata del medico di cui al punto 1 per fare i tamponi e che i risultati vengono caricati dagli operatori sanitari tramite apposita app regionale

E2 – Il caso risulta effettivamente sospetto COVID-19
1- Prescrizione tampone/test antigenico
Eliminata la dicitura: La richiesta del tampone/test è indispensabile per individuare la circolazione del virus SARS-CoV-2 e soprattutto per poter effettuare l’attestato di rientro a scuola/servizio educativo.

3- Tampone/test antigenico da effettuare a livello domiciliare
Cambiato l'ordine delle parole ma il concetto resta che sono le USCA a fare il tampone domiciliare
Per l'esecuzione del tampone a domicilio del paziente, il PdF/MMG/Medico curante prescrive la DEMA, inserendo nel campo diagnosi tampone domiciliare e il recapito telefonico del paziente. Gli operatori della struttura dell’Az. USL individuata per la gestione dei prelievi domiciliari prenotano l'esecuzione del test, che deve essere effettuato dalle USCA, sul portale regionale https://prenotatampone.sanita.toscana.it nella sezione dedicata agli operatori sanitari. Tale richiesta, come la precedente, ha la priorità trattandosi di alunno/operatore scolastico.

6- Tampone molecolare positivo
Cambiamento molto rilevante
Sulla base della ridefinizione della quarantena e dell’isolamento fiduciario indicati nella Circolare del Ministero della Salute prot. N. 32850 del 12/10/2020, si prevedono le seguenti modalità:
• Casi sintomatici: i soggetti sintomatici o paucisintomatici risultati positivi al tampone molecolare possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un tampone molecolare con esito negativo eseguito non prima del 10° giorno e dopo almeno 3 giorni senza sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo). Al realizzarsi delle condizioni sopra indicate il Dip. Prevenzione redigerà l’Attestazione di guarigione da presentare per la riammissione a scuola/servizio educativo.
• Casi asintomatici: i soggetti asintomatici risultati positivi al tampone molecolare possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla data di esecuzione del tampone, accompagnato da un tampone molecolare con esito negativo eseguito non prima del 10° giorno. Al realizzarsi delle condizioni sopra indicate il Dip. Prevenzione redigerà l'Attestazione di guarigione da presentare per la riammissione a scuola/servizio educativo.
• Casi positivi a lungo termine: i soggetti che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per molto tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. In tali condizioni il Dip. Prevenzione redigerà l’Attestazione di guarigione da presentare per la riammissione a scuola/servizio educativo, salvo diversa valutazione d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
I tamponi per la verifica della guarigione sono richiesti dal Dipartimento di Prevenzione come tampone t1: codice nomenclatore 8839.


L) GESTIONE CONTATTI STRETTI
Rivisto un po' il punto in generale, meglio schematizzato
I contatti stretti asintomatici di casi di infezione da SARS-CoV-2 devono osservare:
• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, oppure
• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso accompagnato da un test antigenico o molecolare con esito negativo effettuato al decimo giorno.

I contatti stretti sintomatici di casi di infezione da SARS-CoV-2 devono osservare:
• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso accompagnato da un test antigenico o molecolare con esito negativo effettuato al decimo giorno.
Nel caso in cui il contatto stretto sia convivente, o entri regolarmente in contatto, con soggetti fragili o a rischio complicanza alla fina della quarantena è eseguito il tampone molecolare.
Non è prevista quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità. Pertanto, i compagni di classe e loro familiari di un alunno posto in quarantena perché contatto stretto di un caso positivo, non sono sottoposti ad alcuna restrizione.

fonte: Allegato A ordinanza 92 regione Toscana

a cura del dottor Niccolò Grassi

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