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Novità per l'accesso alla medicina generale

Inserito il 21 aprile 2019 alle 18:44:00 da fimmg1957. IT - Professione


Una raccolta delle novità normative inerenti l'accesso alla medicina generale

L'accesso alla medicina generale è stato oggetto di rilevanti cambiamenti con provvedimenti normativi che hanno allargato la possibilità di accesso alla professione e alla formazione specifica.

Il primo provvedimento è stato il cosiddetto "decreto semplificazioni" ossia il decreto DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36) che all'articolo 9 recita:

Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale

1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione e' in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneita' all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attivita' assistenziali nonpregiudichino la corretta partecipazione alle attivita' didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorita' per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazionedegli incarichi convenzionali, nonche' le relative modalita' di remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


In conseguenza di tale provvedimento la COMMISSIONE SALUTE nella Seduta del 20 marzo 2019 ha approvato il seguente documento:

LEGGE 11 FEBBRAIO 2019, N. 12 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO E SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROPOSTA DI ATTUAZIONE DELL’ART. 9 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE”

Il decreto legge 135/2018, convertito con la legge 12/2019, ha previsto, all’articolo 9, comma 1, che, fino al 31 dicembre 2021, per far fronte alla carenza dei medici di medicina generale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 21.06.2018.
Lo stesso articolo (comma 3) stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale (ACN), sono individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, nonché le relative modalità di remunerazione.
In attesa che venga siglato il nuovo ACN, le Regioni condividono la necessità di definire alcune regole per l’applicazione del comma 1, anche la fine di consentire l’applicazione del DL 135/2018 già a partire dalle pubblicazioni degli ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria e degli incarichi vacanti di continuità assistenziale previste entro la fine di marzo 2019 e di quelle relative agli incarichi di emergenza sanitaria territoriale previste entro la fine di aprile 2019, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 dell’ACN 21.06.2018.
In particolare, le Regioni, nella riunione della Commissione Salute del 20 marzo 2019, hanno condiviso quanto segue:
• i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, limitatamente agli incarichi pubblicati dalla Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione, senza iscrizione alla graduatoria regionale di cui all’articolo 2 dell’ACN 21.06.2018
• ai sensi dell’art. 5, comma 4 (assistenza primaria), art.6, comma 2 (continuità assistenziale), art.7, comma 4 (emergenza sanitaria territoriale) dell’ACN 21.06.2018, gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione degli ambiti territoriali e degli incarichi vacanti di cui all’art. 5, comma 1 (assistenza primaria), art.6, comma 1 (continuità assistenziale), art.7, comma 1 (emergenza sanitaria territoriale) del vigente ACN, presentano alla Regione, o al soggetto da questa individuato, domanda di partecipazione alle assegnazioni (utilizzando i moduli allegati agli avvisi di pubblicazione), con apposizione del bollo secondo la normativa vigente, per uno 0 più incarichi vacanti COMMISSIONE SALUTE Seduta del 20 marzo 2019
• qualora, espletate tutte le procedure di assegnazione previste dall’art. 5, (assistenza primaria), art.6 (continuità assistenziale), art.7 (emergenza sanitaria territoriale), comprese le procedure di cui all’art.5, comma 17 (assistenza primaria) ed art.6, comma 15 (continuità assistenziale), uno o più ambiti territoriali di assistenza primaria od incarichi di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale rimangano vacanti, la Regione o il soggetto da questa individuato, interpella i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione presso la quale stanno frequentando il corso che, secondo quanto previsto dal punto precedente, hanno presentato domanda
• imedici di cui al punto precedente sono interpellati nel seguente ordine: o medici frequentanti la terza annualità di frequenza del corso o medici frequentanti la seconda annualità di frequenza del corso o medici frequentanti la prima annualità di frequenza del corso
• in attuazione degli art.34, commi 9 e 12 (assistenza primaria), art.64, commi 7 e 10 (continuità assistenziale), art.92, commi 11 e 13 (emergenza sanitaria territoriale) dell’ACN 21.06.2018, a parità di annualità di frequenza in ciascuna categoria, i medici sono ordinati in base ai seguenti criteri:
o minore età al conseguimento del diploma di laurea o voto di laurea
o anzianità di laurea
con priorità di interpello per i medici residenti - alla data di pubblicazione delle carenze - nell'ambito carente per gli incarichi di assistenza primaria o nel territorio aziendale pergli incarichi di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale
• in merito all’iscrizione nella graduatoria regionale per la medicina generale valevole per l’anno 2020, la cui scadenza per la presentazione delle domande era il 31 gennaio 2019, le Regioni ritengono, anche alla luce delle disposizioni dell’ Accordo Collettivo Nazionale, che l’art. 9 del decreto legge 135/2018 convertito in legge 12/2019 non si riferisca alla graduatoria regionale di cui all’art. 2 dello stesso ACN, e pertanto concordano di non riaprire i termini per la presentazione delle domande in oggetto.
Per quanto riguarda l’applicazione del comma 2, tutte le Regioni segnalano la necessità di un confronto urgente con il Ministero della Salute al fine di definire linee comuni di comportamento sia rispetto alla organizzazione del corso a tempo parziale che alla riduzione del massimale.


In conseguenza di tale accordo la regione Toscana ha pubblicato l'avviso inerente ZONE CARENTI PER L’ASSISTENZA PRIMARIA E LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE PRESSO LE AZIENDE USL DELLA REGIONE TOSCANA - PUBBLICAZIONE ANNO 2019 il bando recita:
Ai sensi dell’art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale 2009, come modificato dall’ACN recepito con Atto d’Intesa della Conferenza Stato Regioni n. 112/CSR del 21 giugno 2018, e ai sensi dell’art. 9 DL 135/2018 convertito dalla L. 12/2019, le Aziende USL conferiscono incarichi a tempo indeterminato per lo svolgimento dell’attività di assistenza primaria secondo il seguente ordine di priorità:
a) per trasferimento, ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria iscritti da almeno due anni in un elenco della Regione che pubblica l'avviso e quelli iscritti da almeno quattro anni in un elenco di altra Regione, che al momento di attribuzione dell’incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del SSN, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto può essere esercitato il diritto di trasferimento. Si fa presente che, ai sensi e per gli effetti del comma 21 comma, art. 34 dell’ACN/2009, il medico già convenzionato che chiede l’assegnazione del posto carente per “trasferimento” e che accetta l’incarico relativo decade dall’iscrizione negli elenchi del Comune di provenienza al momento della sua accettazione del nuovo ambito territoriale. La rinuncia o decadenza dal nuovo incarico non consente il ripristino dell’incarico di provenienza. Ai sensi dell’art. 15 dell’ACN per la medicina generale i medici già titolari di incarico di Assistenza primaria possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.
b) ai medici inclusi nella graduatoria regionale settore assistenza primaria valida per l’anno in corso, graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:
1) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale settore assistenza primaria valida per l’anno 2019;
2) attribuzione di punti 5 a coloro che nell’ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico;
3) attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell’ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico. Il medico che accetta l’incarico non può concorrere all’assegnazione di ulteriori incarichi dello stesso settore in base alla medesima graduatoria regionale.
c) ai medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla scadenza della domanda di inclusione nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso, autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi vacanti. La suddetta norma è applicata nei confronti dei medici che abbiano frequentato il corso di formazione specifica in medicina generale nel triennio 2014-2017 e abbiano ritardato l’acquisizione del titolo oltre il 31/01/2018 (termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla graduatoria regionale valida per l’anno 2019). Tali medici sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità per i residenti nell’ambito carente, nell’Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione
d) ai medici, non titolari di altro incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria, ordinati secondo la seguente priorità:
1) medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni
2) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale.
Ai sensi dell’art. 34 comma 17 del vigente ACN Medicina Generale, concluse le procedure di cui alle precedenti lett. a), b), c), qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, la Regione predispone specifica comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi sul proprio sito istituzionale e chiede pubblicazione del relativo link sul sito SISAC al fine di favorire la partecipazione di tutti i medici interessati.
I medici di cui al punto 1) sono graduati sulla base del punteggio attribuito nella vigente graduatoria di provenienza ed in caso di pari punteggio prevalgono: la minore età, il voto di laurea e l’anzianità di laurea.
I medici di cui al punto 2) sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità per i residenti nell’ambito carente, nell’Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.
e) ai medici abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione Toscana (art .9 DL 135/2018 convertito con L.12/2019).
Qualora, espletate tutte le procedure di assegnazione previste dall’art 34 del vigente ACN comprese le procedure di cui all’art. 34 comma 17, uno o più ambiti territoriali di assistenza primaria rimangano vacanti, i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, che abbiano presentato domanda di partecipazione per gli ambiti carenti, sono interpellati nel seguente ordine:
- medici frequentanti la terza annualità di frequenza del corso
- medici frequentanti la seconda annualità di frequenza del corso
- medici frequentanti la prima annualità di frequenza del corso
A parità di annualità di frequenza, in ciascuna categoria, i medici sono ordinati in base ai seguenti criteri:
• minore età al conseguimento del diploma di laurea
• voto di laurea
• anzianità di laurea
con priorità di interpello per i medici residenti alla data di pubblicazione delle carenze nell'ambito carente per gli incarichi di assistenza primaria.
La norma finale n. 2 dell’ACN 29.07.2009 prevede che “Ai medici già inseriti nella graduatoria regionale di cui all’art. 15, non in possesso dell’attestato di formazione specifica in Medicina Generale e che conseguono tale attestato dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione in tale graduatoria, è consentito, previa presentazione del titolo unitamente alla domanda, partecipare all’assegnazione degli incarichi vacanti e degli ambiti territoriali carenti nell’ambito della riserva di assegnazione prevista a favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale con l’attribuzione del relativo punteggio”.
In alternativa alla presentazione del titolo conseguito, è consentita, ai sensi dell’art. 46 D.P.R n. 445/2000, l’autocertificazione, come si evince dal testo del modulo di domanda di partecipazione alla copertura dei posti vacanti.
Ai sensi dell’art. 34 comma 1 ACN Medicina Generale, la presente pubblicazione è effettuata anche con riferimento agli ambiti che si renderanno carenti nel corso del corrente anno per effetto di cessazioni del rapporto convenzionale per sopraggiunti limiti d’età o per dimissioni del titolare; si evidenzia che, per l’assegnazione di tali ambiti, il conferimento dell’incarico decorrerà dal momento dell’effettiva cessazione.
Modalità di presentazione della domanda
I medici di cui ai sopra richiamati punti a) b) c) e) dovranno inviare, entro 20 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, un’unica domanda in bollo (Euro 16,00) utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it/sst alla voce “procedure” in “opportunità e scadenze”.
I medici di cui al punto d) potranno presentare domanda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione da parte della Sisac degli ambiti rimasti vacanti, tale data sarà consultabile sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it/sst alla voce “procedure” in “opportunità e scadenze”. La domanda di partecipazione in bollo (Euro 16,00) dovrà essere presentata utilizzando gli appositi moduli che saranno resi disponibili sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it/sst alla voce “procedure” in “opportunità e scadenze”.
A pena di esclusione, le domande dovranno essere presentate utilizzando, per ciascuna modalità di partecipazione (tresferimento, graduatoria, ecc...), lo specifico schema di domanda allegato al presente avviso.
I termini per la presentazione delle domande sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e, se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione qualora sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 D.P.R n. 445 del 28.12.2000.
La domanda deve essere indirizzata all’Azienda USL Toscana Centro – Area Personale Convenzionato – S.O.C. MMG e Continuità Assistenziale, Via dei Cappuccini 79 – 50053 EMPOLI (FI), a mezzo Raccomandata A.R. e deve riportare chiaramente sull’esterno della busta la scritta “DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AI POSTI VACANTI DI ASSISTENZA PRIMARIA”
L’Azienda USL Toscana Centro provvederà all’individuazione degli aventi diritto anche per conto delle altre Aziende USL, che rimangono competenti all’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico.
La convocazione dei medici per l’assegnazione degli incarichi è effettuata mediante raccomandata A.R. o telegramma. Nessuna responsabilità è posta in capo all’Azienda USL per il mancato ritiro della raccomandata in tempo utile.


Infine il giorno 18 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge cossidetto "Calabria" che all'articolo 12 prevede la possibilità per idonei ai concorsi per l'accesso al Corso di formazione in MG di poter frequentare il suddetto Corso senza borsa, il testO:
Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all’iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti.
4. All’articolo 9 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole “corso di rispettiva frequenza” sono inserite le seguenti: “fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,”;
b) al comma 2, le parole “possono prevedere limitazioni del massimale degli assistiti in carico, ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo” sono sostituite dalle seguenti: “prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell’ambito dell’accordo collettivo nazionale, e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo”.
5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 21, comma 1, dopo le parole: “diploma di formazione specifica in medicina generale” sono aggiunte le seguenti: “o l’iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale”;
b) all’articolo 24, comma 3, sono abrogate le lettere d) ed e);
6. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b-quinquies) dopo le parole “sulla base di accordi regionali e aziendali” sono aggiunte le seguenti: “, potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell’ambito dei modelli organizzativi multi professionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica”;
b) dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente: “m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera 0a), prevedere modalità e forme d’incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinché sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonché specifiche misure conseguenti alla eventuale rinuncia agli incarichi assegnati.”.


Commento alle norme del decreto legge "Calabria" in merito all'acceso alla MG

Corsia preferenziale per accesso ai corsi di formazione in medicina generale.Con il comma 3, si dà la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale e già risultati idonei al concorso di ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che hanno già maturato un’esperienza con incarichi convenzionali, per almeno 24 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, di accedere attraverso una graduatoria riservata al corso di formazione specifica in medicina generale senza borsa al fine di non sottrarre risorse ai giovani medici.

A tal fine, si prevede altresì, che accedono in via prioritaria all’iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall’accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio.

Infine, a garanzia dei medici già iscritti al corso di formazione in medicina generale, si prevede che gli stessi siano interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui al comma in esame. Il numero massimo dei candidati ammessi al corso è comunque determinato entro i limiti consentiti dalle risorse previste dalla medesima disposizione

Il comma 4, interviene, apportando alcune integrazioni alle misure già introdotte dall’articolo 9, sempre in materia di formazione specifica in medicina generale,dal decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

In particolare, la lettera a), precisa che in relazione alla vigente disposizione che dispone in tema di decadenza dall’incarico assegnato in caso di mancato conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, sono salvaguardati in ogni caso i periodi di sospensione (gravidanza, malattia, assenze per motivi personali autorizzate) di cui all’articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 368/1999.

La lettera b), integrando l’attuale comma 2 dell’articolo 9, chiarisce che le regioni e le province autonome possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell’ambito dell’Accordo collettivo nazionale e possono, altresì, organizzare corsi anche a tempo parziale.

Il comma 5, apporta alcune necessarie modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/ CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”.

Si potranno aumentare i massimali del Mmg e incentivi per le “zone carenti”.Il comma 6, interviene in tema di disciplina dei rapporti tra il SSN e i medici di medicina generale, prevedendo delle integrazioni ai principi di cui devono tener conto gli Accordi collettivi nazionali. In particolare, con la lettera a) s’integra il principio di cui alla lettera b-quinquies, demandando agli accordi la possibilità di prevedere, senza ulteriori nuovi oneri, un incremento del massimale degli assistiti a carico di ogni medico di medicina generale nell’ambito delle forme organizzative multiprofessionali di cui alla legislazione vigente, laddove viene prevista la presenza oltre al collaboratore di studio anche di personale infermieristico.

Con la lettera b) si aggiunge la lettera m-quater, con cui, per cercare di risolvere il problema delle zone carenti che ad oggi sono rifiutate dai medici di medicina generale, s’introducono principi che consentano di stabilire nell’ACN specifiche misure che, da un lato, incentivino l’assunzione degli incarichi nelle zone disagiate, e dall’altro disincentivino i medici inseriti in graduatoria a non accettare tali incarichi.





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